30 Novembre 2011

Il danno da ridotta capacità lavorativa – presupposti – risarcimento della riduzione della capacità di guadagno riconosciuta allo studente che non lavora

“Lo studente, che sia privo di un’attività lavorativa, ha diritto al risarcimento del danno da ridotta capacità lavorativa”

Nel caso di specie, la Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello, che aveva negato la risarcibilità dei danni da ridotta capacità lavorativa accordata in primo grado, sul presupposto che lo studente, non svolgendo alcuna attività lavorativa, non poteva essere titolare di un diritto al risarcimento che presuppone tale attività._x000d_
In ossequio al principio di diritto secondo cui il danno patrimoniale de quo deve essere accertato in concreto, attraverso la dimostrazione che il soggetto leso ha svolto un’attività lavorativa produttiva di reddito, ed inoltre attraverso la prova della mancanza di persistenza, dopo l’infortunio, di una capacità generica di attendere ad altri lavori, confacenti alle attitudini e condizioni personali ed ambientali dell’infortunato, ed altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte (così Cass. n. 10074/2010), e fermo restando che la prova del danno grava sul soggetto che chiede il risarcimento e può essere anche presuntiva, purché sia certa la riduzione dell capacità di guadagno (ex plurimis Cass. n. 23291/2004), la Cassazione ha ritenuto che il principio sopra riportato non sia stato rispettato, in quanto il giudice di seconde cure ha basato il proprio ragionamento solo sull’assenza di svolgimento di un’attività lavorativa attuale, derivante dal fatto che l’infortunato era ancora dedito agli studi universitari, senza valutare che il danno patrimoniale futuro deve essere valutato su base prognostica e che il danneggiato, per provare questa categoria di danno può avvalersi anche delle presunzioni._x000d_
Pertanto, i giudici di seconde cure hanno omesso di considerare se alla luce delle risultanze processuali, si sarebbe potuto presumere una riduzione della capacità di guadagno dello studente, in termini di certezza o di elevata probabilità._x000d_
Viene specificato, infine, che ove occorra valutare il lucro cessante di un minore menomato permanentemente, la liquidazione del risarcimento del danno va svolta sulla previsione della sua futura attività lavorativa, in base agli studi compiuti o che si stanno portando a termine (cfr. in tal senso, Cass. n. 14678/2003)

Cassazione Civile, Sez. III, sentenza del 30.11.2011, n. 25571