Insidia stradale – Assenza di barriere protettive – Responsabilità società Autostrade
Sussiste la responsabilità per i danni subiti dai terzi a causa di un insidia stradale, ex art. 2043 c.c., solo quando linsidia non sia visibile e neppure prevedibile. Ladozione di misure di protezione sulle strade solo in alcune parti e non in altre, in ragione delle caratteristiche e della natura della strada, deve avvenire in modo tale che la soluzione di continuità dellopera protettiva sia visibile per lutente e purché lopera, per come in concreto realizzata, non costituisca essa stessa insidia e cioè situazione di pericolo non visibile e non prevedibile._x000d_
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Con riferimento al caso di specie, la Corte di Appello di Roma ha precisato che deve ritenersi sussistente nelle opere di protezione che la società Autostrade ha predisposto sui luoghi di causa lesistenza di una vera e propria insidia, intesa come pericolo occulto e ciò con riferimento sia al criterio obiettivo della non visibilità determinata dallassenza di ringhiere sui lati interni della carreggiata, che non consentiva di percepire lesistenza di discontinuità tra le due carreggiate e la presenza quindi del vuoto, sia al criterio della prevedibilità in quanto la presenza di ringhiere solo sui lati esterni del ponte facevano ragionevolmente ritenere la sussistenza di un unicum._x000d_
Del tutto estraneo, stante linsindacabilità delle scelte costruttive dellautostrada, è ogni riferimento alla conformità della sua costruzione alla normativa in vigore, poiché lassenza di normativa specifica che imponga espressamente ladozione di cautele idonee ad escludere la situazione pericolosa non esime la società appellante dallobbligo di eliminare il pericolo occulto, in relazione allart. 2043 c.c., che ha contenuto prescrittivo non solo in riferimento a norme finalizzate a tutelare lincolumità di terzi, ma anche con riferimento ai principi di comune prudenza e diligenza, in forza dei quali devono essere limitate le situazioni insidiose (cfr. Corte di App. di Ancona, 14 gennaio 2002)._x000d_
Corte di Appello di Roma, 11 aprile 2006, n. 1769