15 Aprile 2006

Insidia stradale – Assenza di barriere protettive – Responsabilità società Autostrade

“Sussiste la responsabilità per i danni subiti dai terzi a causa di un insidia stradale, ex art. 2043 c.c., solo quando l’insidia non sia visibile e neppure prevedibile. L’adozione di misure di protezione sulle strade solo in alcune parti e non in altre, in ragione delle caratteristiche e della natura della strada, deve avvenire in modo tale che la soluzione di continuità dell’opera protettiva sia visibile per l’utente e purché l’opera, per come in concreto realizzata, non costituisca essa stessa insidia e cioè situazione di pericolo non visibile e non prevedibile”._x000d_
_x000d_

Con riferimento al caso di specie, la Corte di Appello di Roma ha precisato che “deve ritenersi sussistente nelle opere di protezione che la società Autostrade ha predisposto sui luoghi di causa l’esistenza di una vera e propria insidia, intesa come pericolo occulto e ciò con riferimento sia al criterio obiettivo della non visibilità determinata dall’assenza di ringhiere sui lati interni della carreggiata, che non consentiva di percepire l’esistenza di discontinuità tra le due carreggiate e la presenza quindi del vuoto, sia al criterio della prevedibilità in quanto la presenza di ringhiere solo sui lati esterni del ponte facevano ragionevolmente ritenere la sussistenza di un unicum”._x000d_
Del tutto estraneo, stante l’insindacabilità delle scelte costruttive dell’autostrada, è ogni riferimento alla conformità della sua costruzione alla normativa in vigore, poiché “l’assenza di normativa specifica che imponga espressamente l’adozione di cautele idonee ad escludere la situazione pericolosa non esime la società appellante dall’obbligo di eliminare il pericolo occulto, in relazione all’art. 2043 c.c., che ha contenuto prescrittivo non solo in riferimento a norme finalizzate a tutelare l’incolumità di terzi, ma anche con riferimento ai principi di comune prudenza e diligenza, in forza dei quali devono essere limitate le situazioni insidiose” (cfr. Corte di App. di Ancona, 14 gennaio 2002)._x000d_

Corte di Appello di Roma, 11 aprile 2006, n. 1769