11 Novembre 2004

Insidie e trabocchetti – Responsabilità della P.A. – Onere probatorio del danneggiato

Il danneggiato, qualora invochi la responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. contro una P.A. (o il gestore) in relazione a danno originatosi da bene demaniale o patrimoniale soggetto ad uso generale, non è onerato della dimostrazione della verificazione del danno in conseguenza dell’esistenza di una situazione qualificabile come insidia o trabocchetto, bensì “esclusivamente – come di regola per l’invocazione dalla suddetta norma – dell’evento dannoso e del nesso causale fra la cosa e la sua verificazione. […] “L’applicabilità dell’art. 2051 c.c. nei confronti della P.A. o del gestore non è automaticamente esclusa allorquando il bene demaniale o patrimoniale, da cui si sia originato l’evento dannoso, risulti adibito all’uso diretto da parte della collettività, anche per il tramite di pagamento di una tassa o di un corrispettivo, e si presenti di notevole estensione, ipotesi quest’ultima comunque non ravvisabile ove si tratti di edificio”

Con la sentenza in esame, la S. C. ha abbandonato definitivamente il principio al quale la stessa si è per lungo tempo ispirata nell’applicazione dell’art. 2051 c.c. alle ipotesi di responsabilità civile extracontrattuale originatesi da “beni pubblici demaniali o patrimoniali”, là dove l’esistenza di un “uso generale e diretto del bene” da parte di un rilevante numero di utenti congiunta alla “notevole estensione” del bene stesso veniva autonomamente ritenuta idonea ad escludere l’applicabilità della norma. _x000d_
Il più recente orientamento della Cassazione, in definitiva, non considera più la combinazione delle tre caratteristiche “della demanialità o patrimonialità del bene”, “dell’uso diretto da parte della collettività” e “della sua estensione” automaticamente idonee ad escludere l’astratta applicabilità dell’art. 2051 c.c., bensì come “circostanze, le quali, in ragione delle implicazioni che determinano sull’espletamento della vigilanza connessa alla indubbia ricorrenza della relazione di custodia del bene, possono svolgere rilievo ai fini dell’individuazione del caso fortuito e, quindi, dell’onere che la P.A., una volta configurata applicabile la norma e ritenuta l’esistenza del nesso causale, deve assolvere per sottrarsi alla responsabilità”._x000d_
_x000d_

Cass. Civ., sez. III, 1 novembre 2004, n. 19653