30 Aprile 1994

Prescrizione civile – Eccezione di interruzione della prescrizione – Eccezione in senso stretto – Eccepibilità in appello

La deduzione della sussistenza di atti interruttivi della prescrizione di un credito del lavoratore, in replica alla relativa eccezione formulata dal datore di lavoro, si configura come una controeccezione assimilabile alle eccezioni in senso stretto, e quindi soggetta al regime delle preclusioni e decadenze previsto nel rito del lavoro dagli art. 415 e 437 c.p.c.; la parte interessata ha, quindi, l’onere di allegare tempestivamente l’interruzione della prescrizione fatta valere in primo grado, e, in caso di sua vittoria nel primo giudizio, di riproporre specificamente la controeccezione in appello, pena la presunzione di rinuncia

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La S.C., ribadito qual é il regime processuale cui l’eccezione di interruzione della prescrizione soggiace, ha precisato che se la stessa non viene esplicitamente riproposta in secondo grado, deve intendersi irrimediabilmente rinunciata

Cassazione civ., Sez. lav., 28 Aprile 1994, n. 4094