15 Luglio 2004

Prescrizione civile – Eccezione di interruzione della prescrizione – Titolarità del potere “ad impugnandum ius”

Poiché la contro-eccezione di interruzione del termine di prescrizione costituisce un’eccezione in senso proprio, essa deve essere formalmente proposta, non essendo sufficiente che il giudice rilevi dai documenti versati nel processo un atto astrattamente idoneo ad interrompere la prescrizione, occorrendo piuttosto una chiara manifestazione di volontà della parte tesa ad avvalersene ai fini di cui all’art. 2943 c.c.

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Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Napoli ha sottolineato che il potere ad impugnandum ius – ovvero, il potere di estinguere, in tutto o in parte, il diritto dell’avversario – spetta in via esclusiva a chi ha interesse a sollevare l’eccezione di interruzione della prescrizione; ne segue che l’efficacia estintiva, modificativa o impeditiva di eventuali fatti interruttivi non opera in maniera automatica ma é subordinata ad un’inequivoca manifestazione di volontà della parte legittimata ad avvalersene.

Tribunale Napoli, 6 luglio 2004