22 Dicembre 2011

Procedimento civile – frazionamento della domanda delle diverse voci di danno – abuso del processo – conseguenze – improponibilità della domanda

In caso di danni a cose ed alla persona subiti in occasione di uno stesso sinistro, non è più possibile consentirsi di frazionare la tutela giurisdizionale mediante la proposizione di distinte domande davanti al giudice di pace ed al tribunale, in ragione delle rispettive competenze per valore, trattandosi di condotta lesiva del generale dovere di correttezza e buona fede, e tale da risolversi in un abuso dello strumento processuale, alla luce dell’art. 111 Cost. Ne consegue che la domanda introdotta per seconda deve considerarsi improponibile, senza che possa aver rilievo il fatto che la parcellizzazione abbia avuto luogo in un contesto giurisprudenziale in cui pacificamente era consentita, in quanto nella vicenda di specie non si tratta di impedire ex post l’esercizio di una tutela di cui l’ordinamento continua a ritenere la parte meritevole, quanto di non più consentire di utilizzare, per l’accesso alla tutela giudiziaria, metodi divenuti incompatibili con valori avvertiti come preminenti ai fini di un efficace equo funzionamento del servizio della giustizia.

La sentenza in commento interviene in merito al caso di Tizio che agisce in giudizio contro il Comune ove si era verificato un incidente stradale a causa del quale aveva riportato lesioni personali e danni al proprio ciclomotore, tramite l’esercizio di un azione risarcitoria innanzi al giudice di pace per i danni materiali ed un azione risarcitoria innanzi al tribunale._x000d_
Il giudice di pace accoglie la domanda e la sentenza adottata acquisisce l’efficacia di cosa giudicata._x000d_
Il tribunale, invece, rigetta l’istanza risarcitoria e tale rigetto viene confermato anche in secondo grado._x000d_
Tizio presenta ricorso in cassazione, opponendo alla decisione della corte d’appello l’accoglimento della domanda ad opera del giudice di pace._x000d_
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso, avendo cura di precisare che la parcellizzazione della tutela processuale dell’azione extracontrattuale per i danni materiali e personali da circolazione stradale, davanti al giudice di pace e davanti al tribunale in ragione delle rispettive competenze per valore, determina una violazione dei principi di buona fede e correttezza, che sono canoni oggettivi attinenti non soltanto al rapporto obbligatorio e contrattuale, ma che si pongono come limiti dell’agire processuale nei suoi diversi profili._x000d_
Viene evidenziato che la disarticolazione dell’unico rapporto sostanziale nascente dallo stesso fatto illecito, oltre ad essere lesiva del generale dovere di correttezza e buona fede, in quanto esplicata attraverso il processo, determina un abuso dello strumento processuale, con la violazione della finalità deflattiva di cui all’art. 111 Cost. _x000d_
Il riferimento all’art. 111 Cost. volto a negare la possibilità del frazionamento della domanda derivante da un unico rapporto obbligatorio costituisce l’innovazione più rilevante della pronuncia._x000d_
La concezione e l’interpretazione del principio del giusto processo in precedenza aveva determinato l’ammissibilità del frazionamento della domanda relativa ad un unico rapporto obbligatorio (Cass. SS. UU. 10.04.2000, n, 108)._x000d_
Nel 2007 (Cass. SS. UU., 15.11.2007, n. 23726) era stato raggiunto dai giudici di legittimità un approdo totalmente differente rispetto all’orientamento precedente, e già si iniziava a delineare l’incompatibilità del frazionamento dell’azione giudiziaria con il concetto di “giusto processo” , orientamento che attraverso la pronuncia in commento ha raggiunto l’apice della sua espressione determinando l’individuazione di un vero e proprio divieto di strumentalizzazione dell’azione giudiziaria, con l’impossibilità di promuovere diverse azioni dinnanzi a giudici diversi a fronte di un unico sinistro.

Cassazione Civile, Sez. III, sentenza del 22.12.2011, n. 28286