09 Ottobre 1999

Responsabilità civile – Attività medico-chirurgica – Ricovero in una struttura ospedaliera – Contratto di ricovero concluso con il gestore della struttura – Configurabilità – Natura della responsabilità del gestore della struttura

Il ricovero in una struttura deputata a fornire assistenza sanitaria avviene sulla base di un contratto tra il paziente ed il soggetto che gestisce la struttura, e l’adempimento di un tale contratto, per quanto riguarda le prestazioni di natura sanitaria, è regolato dalle norme che disciplinano la corrispondente attività del medico nell’ambito del contratto di prestazione d’opera professionale. Il soggetto gestore della struttura sanitaria (pubblico o privato) risponde perciò per i danni che siano derivati al paziente da trattamenti sanitari praticatigli con colpa, alla stregua delle norme dettate dagli art. 1176, comma 2, e 2236 c.c..

Cass. Civ., sez. III, 1 settembre 1999, n. 9198