11 Agosto 2006

Responsabilità medica – Danni da nascita indesiderata – Presupposti per il risarcimento

Il risarcimento del danno per il mancato esercizio del diritto ad interrompere la gravidanza non può essere riconosciuto alla donna per il solo fatto dell’inadempimento dell’obbligo di esatta informazione cui è tenuto il sanitario; occorre, piuttosto, che sia provata la sussistenza della fattispecie normativamente prevista per l’esercizio del diritto (impedito dall’inadempimento predetto) e cioè il processo patologico della salute della donna (anche se per effetto delle malformazioni fetali) suscettibile di una evoluzione gravemente pericolosa.

Chiarito preliminarmente che il danno c.d. da nascita indesiderata, subito dalla madre per la lesione del suo diritto di autodeterminarsi alla maternità, va distinto dal danno al minore nato con anomalie o malformazioni genetiche, che, a rigore, non sussiste, in quanto l’ordinamento tutela il diritto del concepito a nascere, mentre è da escludersi la configurabilità del diritto a non nascere o a nascere se non sani, poiché contrasterebbe con le previsioni contenute nella legge sull’aborto, nonché con i principi generali a tutela della vita e pari dignità degli individui._x000d_
Precisato, inoltre, che il diritto a non nascere sarebbe un diritto adespota, in quanto ai sensi dell’art. 1 c.c. la capacità giuridica si acquista solamente al momento della nascita e i diritti che la legge riconosce a favore del concepito – artt. 462, 687, 715 c.c. – sono subordinati all’evento della nascita (v. Cass. Civ., sez. III, 29 luglio 2004, n. 14488)._x000d_
Con riferimento al caso di specie, il Tribunale di Catania rileva che il danno da nascita indesiderata subito dai genitore va escluso, in quanto il diritto della madre di interrompere la gravidanza, anche se correttamente informata delle malformazione della figlia, non poteva essere esercitato._x000d_
La donna, infatti, ha effettuato la prima visita ginecologica decorsi i primi tre mesi di gestazione; in tal caso l’interruzione della gravidanza può avvenire solo se sussistono i presupposti indicati dall’art. 6, lett. b, della legge 194/78: vale a dire, rilevanti anomalie e malformazioni del nascituro che determinino un grave pericolo per la salute fisio-psichica della gestante._x000d_
La mera sussistenza delle malformazioni del feto non è condizione di per sé sufficiente ad autorizzare una pratica abortiva, in quanto nel nostro ordinamento non è consentito l’aborto a fini eugenetici, ma è necessario l’ulteriore requisito del pericolo alla salute della madre. _x000d_
Nel caso di specie, non riscontrandosi alcun pericolo per la salute della donna né ex ante né ex post, il diritto di interrompere la gravidanza non poteva essere esercitato, e dunque non poteva essere stato leso dall’omissione informativa del medico._x000d_

Tribunale di Catania, sez. V, 27 marzo 2006, n. 1037