25 Gennaio 1999

Responsabilità medica – Rapporto contrattuale – Contatto sociale

L’obbligazione del medico dipendente per responsabilità professionale nei confronti del paziente si fonda sul “contatto sociale” caratterizzato dall’affidamento che il malato ripone in colui che esercita una professione protetta che ha per oggetto beni costituzionalmente tutelati. La natura contrattuale di tale obbligazione è individuata con riferimento non alla fonte ma al contenuto del rapporto. Dalla natura contrattuale della responsabilità del medico dipendente deriva che il regime della ripartizione dell’onere della prova, del grado della colpa e della prescrizione sono quelli propri delle obbligazioni da contratto di prestazione d’opera professionale. Con particolare riguardo all’onere della prova, se l’intervento è di facile o “routinaria” esecuzione si applica il principio della “res ipsa loquitur” ed il medico, per andare esente da responsabilità, deve provare che l’insuccesso dell’operazione non è dipeso da un difetto di diligenza proprio.

Cass. civ., sez. III, 22 gennaio 1999, n. 598