19 Giugno 2006

Responsabilità scuola e insegnanti – Autolesione dell’alunno – Inapplicabilità art. 1218 c.c.

Il fatto che un bambino o un ragazzo si facciano male a scuola non è fatto che da sé solo dimostra l’inadempimento, da parte degli insegnanti e della scuola, dei loro obblighi, perché molte sono le situazioni nelle quali in una scuola un fatto del genere può accadere._x000d_
La questione non riguarda l’art. 1218 c.c., ma l’art. 2697 c.c.: occorre, quindi, verificare se l’insegnante ha diligentemente adempiuto alla prestazione professionale richiestagli, e tale accertamento va operato in concreto senza che possa essere presunto per il solo fatto che l’alunno ha riportato una lesione_x000d_

Il Tribunale di Catania non condivide la tesi oggi prevalente nella giurisprudenza di legittimità secondo cui, in ipotesi di autolesione dell’alunno, trova applicazione la disciplina dell’art. 1218 c.c., dettata in materia di responsabilità per inadempimento, con conseguente onere in capo all’insegnante di fornire la prova che l’inesatto adempimento della prestazione professionale è avvenuto per causa a lui non imputabile (v. Cass. S.U., 27 giugno 2002, n. 9346: l’attore dovrà provare soltanto che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre sarà onere dei convenuti dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da causa a loro non imputabile)._x000d_
Nella sentenza in epigrafe il giudice precisa che porre a carico dell’insegnante la prova dell’inesatto adempimento non imputabile e a carico dell’alunno la sola prova che la lesione è avvenuta nell’ora di educazione fisica cozza con il principio di vicinanza della prova, che si caratterizza per una individuazione dell’onere probatorio in concreto (v. Cass. S.U., 30 ottobre 2001, n. 13533). _x000d_

Tribunale di Catania, sez. V, 29 aprile 2006, n. 1478