06 Aprile 2017

Sinistro stradale – Veicolo non identificato – Impresa designata alla gestione del FGVS – Legittimazione passiva

Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza 22 novembre 2016, n. 23710 (pres. Spirito – rel. Vincenti)
Nel caso di sinistro cagionato da veicolo non identificato, il danneggiato, esaurito lo spatium deliberandi previsto dalla legge, potrà agire nei confronti dell’impresa designata per conto del FGVS allegando e provando, oltre al fatto che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo, che quest’ultimo non era identificabile in forza di circostanze obiettive, non dipendenti da sua negligenza; la legittimazione passiva, processuale e sostanziale, dell’impresa designata rispetto a tale sinistro rimarrà stabilizzata per tutto il corso del giudizio, anche nel caso in cui si accerti successivamente l’identità del responsabile, nei cui confronti la stessa impresa designata, adempiuta la sentenza di condanna al risarcimento del danno, potrà agire in via di regresso

Nel caso di sinistro causato da veicolo non identificato, l’obbligo risarcitorio sorge allorquando l’identificazione sia stata impossibile per circostanze obiettive, da valutare caso per caso, e non imputabili a negligenza della vittima.
È evidente che il presupposto della non identificabilità del veicolo siccome determinata da circostanze obiettive e non imputabili a negligenza del danneggiato, esclude che quest’ultimo – onerato della prova dell’anzidetto presupposto – possa far agio su un mero stato di incertezza soggettiva, dovendo il giudice del merito valutare la diligenza implicata dalla norma alla stregua della condotta esigibile da persona di normale avvedutezza e media istruzione e sensibilità, ossia alla stregua del bonus pater familias di cui all’art. 1176 c.c.
L’attore, dunque, una volta esaurito lo spatium deliberandi, potrà agire nei confronti dell’impresa designata per conto del FGVS prospettando, anzitutto, la non identificabilità del veicolo che ha cagionato il sinistro; deduzione che dovrà essere supportata da un congruo corredo allegatorio e dalla prova in ordine all’impossibilità oggettiva – non dipendete da condotta negligente dello stesso attore danneggiato – di giungere all’identificazione del responsabile.
Tale prospettazione soddisfa, in primo luogo e di per sé, il profilo della legittimatio ad causam, quale condizione dell’azione, non essendovi dubbi sulla idonea evocazione in giudizio del soggetto (astrattamente) tenuto a rispondere dell’obbligazione risarcitoria nell’ipotesi di veicolo non identificato.
Ma al tempo stesso, la medesima prospettazione, ove quanto allegato a sostegno trovi effettivo riscontro probatorio, soddisfa anche il profilo della titolarità passiva sostanziale del rapporto giuridico implicato, giacché deve ritenersi che l’obbligazione risarcitoria a carico dell’impresa designata per il FGVS si stabilizzi, come tale, al momento della proposizione della domanda e non può venire meno nel caso in cui, nel corso del giudizio, si giunga alla identificazione del responsabile.
In tali casi, qualora venga successivamente identificato il responsabile e il suo assicuratore, il danneggiato non è tenuto a rinnovare la richiesta di risarcimento del danno già avanzata nei confronti dell’impresa designata o della CONSAP (cfr. art. 22, d.lgs. 209/2005). Ma l’impresa designata che sia stata condannata a risarcire il danneggiato vanterà il diritto di agire in regresso contro il responsabile del sinistro che sia stato identificato nel corso del giudizio.