15 Novembre 2003

Trattative di bonario componimento della lite – Inidoneità ad interrompere la prescrizione -Temperamento del tradizionale rigorismo interpretativo

Le trattative per comporre bonariamente la vertenza, non avendo quale precipuo presupposto l’ammissione totale o parziale della pretesa avversaria e non rappresentando, quindi, riconoscimento del diritto altrui ai sensi dell’art. 2944 c.c., non hanno efficacia interruttiva della prescrizione, né possono importare rinuncia tacita a far valere la stessa, perché non costituiscono fatti incompatibili in maniera assoluta – senza cioè possibilità alcuna di diversa interpretazione – con la volontà di avvalersi della causa estintiva dell’altrui diritto, come richiesto dall’art. 2937, 3° comma, c.c., a meno che dal comportamento di una delle parti risulti il riconoscimento del contrapposto diritto di credito e si accerti che la transazione è mancata solo per questioni attinenti alla liquidazione del credito e non anche all’esistenza di tale diritto”.

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Nella sentenza de qua, la Corte di Cassazione abbandona il tradizionale rigorismo interpretativo e riconoscere efficacia interruttiva della prescrizione alle trattative di bonario componimento della lite, a condizione che le stesse siano andate a buon fine: dunque, solo se dalla condotta tenuta da una delle parti appare manifesto l’avvenuto riconoscimento del diritto altrui, l’effetto interruttivo – altrimenti interdetto – può prodursi pienamente.

Cassazione civ., Sez. III, 13 Novembre 2003, n. 17134