Giudice di Pace – Convenuto – Costituzione in udienza – Eccezioni e domande riconvenzionali – Tempestività
Fermo il principio in base al quale deve ritenersi consentito al convenuto costituirsi in giudizio direttamente all’udienza di cui all’art. 320 c.p.c., la proposizione da parte di questi di eventuali eccezioni o domande riconvenzionali in detta sede deve ritenersi pienamente tempestiva, salva sempre la possibilità di un eventuale rinvio a successiva udienza qualora, proprio in relazione all’attività svolta in udienza ex art. 320 c.p.c., risultino necessarie ulteriori produzioni o richieste di prove.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel procedimento davanti al giudice di pace, l’art. 319 c.p.c. consente alle parti di costituirsi in cancelleria o in udienza, garantendo loro libertà di forme, sicché ben può il convenuto considerarsi esonerato dall’onere di presentare la comparsa di risposta.
Peraltro, non distinguendo tra udienza di prima comparizione e udienza di prima trattazione, l’art. 320 c.p.c. concentra nella prima udienza tutta l’attività processuale delle parti (quali la precisazione dei fatti, la produzione dei documenti e le richieste istruttorie), consentendo, ai sensi del quarto comma, il rinvio a successiva udienza solamente quando, in relazione all’attività svolta, risultino necessarie ulteriori produzioni o richieste di prove.