01 Gennaio 2006

Risarcimento del danno da insidia stradale – Danno biologico – Liquidazione – Criteri di cui all’art. 5, l. n. 57/01

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“Nel procedere alla liquidazione del danno biologico determinato da insidia stradale deve farsi riferimento in via equitativa ai criteri di cui all’art. 5, legge 5 marzo 2001, n. 57 (tenendo conto del D.M. 3 giugno 2004), benché siffatte disposizioni disciplinino i risarcimenti relativi a sinistri derivanti dalla circolazione di veicoli e per di più non siano direttamente applicabili a quelli accaduti anteriormente alla loro entrata in vigore”. _x000d_

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Nella sentenza in epigrafe il Giudice precisa che “se è vero che la norma di cui all’art. 5, co. 1., n. 57/01, così come quelle dei successivi co. 3 e 4, si applica al caso di danni alla persona (nei limiti delle lesioni c.d. Micropermanenti) determinati da sinistro stradale verificatosi dopo l’entrata in vigore della legge (cioè a decorrere dal 4/4/01) è pur vero che gli importi determinati dalla tabella allegata possono essere assunti come valori orientativi per altre valutazioni equitative di danno, in luogo di quelli convenzionalmente seguiti, purché trattasi di danni omogenei, come accade appunto nella fattispecie di danno alla persona determinato da sinistro “stradale” non derivante dalla circolazione di veicoli a motore” (In tal senso v.: Trib. Reggio Calabria, 2 luglio 2003; T.A.R. Marche, 6 dicembre 2001, n. 1230; Trib. Milano, 20 settembre 2001; Trib. Gorizia, 31 luglio 2001; Trib. Venezia, 11 maggio 2001; Trib. Reggio Emilia, 19 aprile 2001)._x000d_

Tribunale di Catania, n. 3959/2005 – G.I. Cannata Baratta