23 Novembre 2015

Assicurazione – Contratto per il caso di morte – Beneficiario – Diritto – Contenuto

“Quando in un contratto di assicurazione sulla vita sia stato previsto per il caso di morte dello stipulante che l’indennizzo debba corrispondersi agli eredi tanto con formula generica, quanto e a maggior ragione con formulazione evocativa degli eredi testamentari o in mancanza degli eredi legittimi, tale clausola, sul piano della corretta applicazione delle norme di esegesi del contratto e, quindi, conforme a detta disposizione, dev’essere intesa sia nel senso che le parti abbiano voluto tramite dette espressioni individuare per relationem con riferimento al modo della successione effettivamente verificatosi negli eredi chi acquista i diritti nascenti dal contratto stipulato a loro favore (art. 1920, comma secondo e terzo, cod. civ.), sia nel senso di correlare l’attribuzione dell’indennizzo ai più soggetti così individuati come eredi in misura proporzionale alla quota in cui ciascuno è succeduto secondo la modalità di successione effettivamente verificatasi, dovendosi invece escludere che, per la mancata precisazione nella clausola contrattuale di uno specifico criterio di ripartizione che a quelle modalità di individuazione delle quote faccia riferimento, che le quote debbano essere dall’assicuratore liquidate in misura eguale”.

La Corte di Cassazione, con la pronuncia in commento, affronta il problema del criterio di ripartizione da adottare per la liquidazione dell’indennizzo dovuto agli eredi dell’assicurato, nell’ambito dell’assicurazione sulla vita._x000d_
In base all’orientamento precedentemente seguito dalla giurisprudenza di legittimità, a seguito della morte dell’assicurato, agli eredi doveva essere riconosciuto il diritto all’indennizzo in parti uguali, a prescindere dalle quote dovute in base al diritto successorio._x000d_
Nel caso di specie, in particolare, l’indennizzo era stato liquidato in parti uguali tra la moglie dell’assicurato deceduto e i figli della sorella del de cuius, a questi premorta._x000d_
I nipoti erano, pertanto, succeduti per rappresentazione e, stando alle disposizioni regolanti la successione per rappresentazione (art. 467 ss. c.c.), agli stessi sarebbe spettata la quota della madre divisa in parti uguali._x000d_
Il giudice di merito aveva confermato l’indirizzo prevalente in forza del quale l’indennizzo andava ripartito in parti uguali tra la moglie e i due nipoti (un terzo ciascuno)._x000d_
In base al citato orientamento il rinvio al diritto successorio era possibile unicamente al fine di individuare i beneficiari della prestazione indennitaria, senza rilevare al diverso scopo di specificare le quote agli stessi spettanti._x000d_
La previsione contrattuale in forza della quale l’indennità è dovuta in favore degli eredi rinvia alle norme regolanti la successione (legittima o testamentaria), ma unicamente per la desisgnazione dei beneficiari e non anche per la quantificazione delle quote loro dovute. Ne conseguiva che la ripartizione tra gli eredi, nel silenzio del contratto, dovesse avvenire in parti uguali, prescindendo dall’eventuale diversa quantificazione fatta dal diritto successorio._x000d_
Con la sentenza in commento, superando totalmente il precedente orientamento, invece, si ritiene che il rinvio alle norme di diritto successorio debba essere inteso in senso pieno, in modo tale da ripartire l’indennizzo dovuto agli eredi in ragione delle quote loro spettanti per legge. Il richiamo alla figura degli eredi, infatti, deve essere inteso e come criterio di individuazione dei beneficiari e come strumento di quantificazione delle quote. Nel silenzio della polizza, la comune intenzione delle parti deve far propendere per un rinvio pieno alle norme di diritto successorio._x000d_
Nella fattispecie oggetto d’esame, quindi, alla moglie dell’assicurato deceduto dovevavo andare i due terzi dell’indennità (ai sensi dell’art. 582 c.c.) e il restante terzo doveva essere diviso a metà tra i figli subentrati per rappresentazione alla madre, sorella del defunto._x000d_
Tuttavia, poichè la richiesta della ricorrente era limitata alla metà dell’indennizzo, di detta limitazione del petitum dovrà tenere conto il giudice di rinvio.