Assicurazione della responsabilità civile Limiti del risarcimento Massimale Onere della prova a carico dellassicuratore
In tema di assicurazione del responsabile civile, il massimale non è elemento essenziale del contratto di assicurazione, che può essere validamente stipulato senza la relativa pattuizione, e neppure costituisce fatto generatore del credito assicurato, configurandosi piuttosto come elemento limitativo dellobbligo dellassicuratore, sicché grava su questultimo lonere di provare lesistenza e la misura del massimale, dovendosi altrimenti accogliere la domanda di garanzia proposta dallassicurato a prescindere da qualsiasi limite di massimale.
Nel caso di specie, la Suprema Corte prende posizione in tema di onere della prova sul massimale di polizza, sul quale si registra un contrasto di giurisprudenza. Secondo un primo orientamento, è sempre onere dellassicuratore provare lesistenza e lammontare del massimale. Sicché, ove lassicuratore non lo assolva, la domanda di garanzia proposta dallassicurato andrà accolta comunque, a prescindere da qualsiasi limite di massimale. Tale orientamento si fonda sullassunto che il limite del massimale è un fatto impeditivo o modificativo della pretesa dellassicurato. Sicché lassicuratore ha lonere di provarne il fatto costitutivo, ossia che il massimale pattuito tra le parti del contratto di assicurazione è inferiore allindennizzo invocato dallassicurato. Per un diverso orientamento, nella controversia tra assicurato e assicuratore è onere del primo dimostrare lentità del massimale. Questo diverso orientamento si fonda sullassunto che nellassicurazione della responsabilità civile la misura del massimale sia elemento essenziale del contratto, e di conseguenza rappresenti un fatto costitutivo della pretesa dellassicurato, il cui onere ricade su questultimo. La Suprema Corte aderisce al primo orientamento, criticando il secondo per i seguenti motivi. La pattuizione di un massimale non è elemento essenziale del contratto di assicurazione della responsabilità civile. Nellassicurazione di responsabilità il massimale esprime il limite della obbligazione indennitaria dellassicuratore, ed assolve sotto questo aspetto la medesima funzione del valore della cosa assicurata nelle assicurazioni di cose. Tuttavia, mentre nellassicurazione di cose il valore della cosa assicurata è elemento essenziale del contratto, non altrettanto può dirsi delle assicurazioni di responsabilità. Nelle assicurazioni di cose, infatti, è vietata la soprassicurazione (art. 1908 c.c.), divieto che a sua volta è espressione del principio indennitario, coessenziale allassicurazione contro i danni. La mancanza della pattuizione sul valore, pertanto, snaturerebbe la causa del contratto, nella misura in cui consentirebbe la percezione da parte dellassicurato di indennizzi superiori al valore della cosa assicurata. Nelle assicurazioni di responsabilità, invece, non è nemmeno concepibile la nozione di sopra o sottoassicurazione, e la misura del massimale garantita è lasciata alla libera pattuizione delle parti. Pertanto il contratto potrebbe essere stipulato per un massimale illimitato, ipotesi non sconosciuta alla prassi commerciale. Da ciò consegue che il massimale nellassicurazione della responsabilità civile non costituisce un elemento essenziale del contratto, ben potendo questultimo essere validamente stipulato senza la pattuizione di esso. Inoltre, il fatto costitutivo della pretesa dellassicurato ad essere tenuto indenne dal proprio assicuratore della responsabilità civile è lavverarsi di un sinistro che abbia le caratteristiche descritte nel contratto. Sicché lesistenza del massimale e la sua misura non costituiscono i fatti generatori del credito dellassicurato, ma piuttosto i fatti limitativi del debito dellassicuratore. In quanto tali essi devono essere allegati e provati da questultimo, secondo la regola del 2697 c.c.
Corte di Cassazione, sezione terza, sentenza n. 3173 del 18 febbraio 2016 (pres. Chiarini – rel. Ros