27 Giugno 2016

Assicurazione della responsabilità civile – Limiti del risarcimento – Massimale – Onere della prova a carico dell’assicuratore

“In tema di assicurazione del responsabile civile, il massimale non è elemento essenziale del contratto di assicurazione, che può essere validamente stipulato senza la relativa pattuizione, e neppure costituisce fatto generatore del credito assicurato, configurandosi piuttosto come elemento limitativo dell’obbligo dell’assicuratore, sicché grava su quest’ultimo l’onere di provare l’esistenza e la misura del massimale, dovendosi altrimenti accogliere la domanda di garanzia proposta dall’assicurato a prescindere da qualsiasi limite di massimale.”

Nel caso di specie, la Suprema Corte prende posizione in tema di onere della prova sul massimale di polizza, sul quale si registra un contrasto di giurisprudenza. Secondo un primo orientamento, è sempre onere dell’assicuratore provare l’esistenza e l’ammontare del massimale. Sicché, ove l’assicuratore non lo assolva, la domanda di garanzia proposta dall’assicurato andrà accolta comunque, a prescindere da qualsiasi limite di massimale. Tale orientamento si fonda sull’assunto che il limite del massimale è un fatto impeditivo o modificativo della pretesa dell’assicurato. Sicché l’assicuratore ha l’onere di provarne il fatto costitutivo, ossia che il massimale pattuito tra le parti del contratto di assicurazione è inferiore all’indennizzo invocato dall’assicurato. Per un diverso orientamento, nella controversia tra assicurato e assicuratore è onere del primo dimostrare l’entità del massimale. Questo diverso orientamento si fonda sull’assunto che nell’assicurazione della responsabilità civile la misura del massimale sia elemento essenziale del contratto, e di conseguenza rappresenti un fatto costitutivo della pretesa dell’assicurato, il cui onere ricade su quest’ultimo. La Suprema Corte aderisce al primo orientamento, criticando il secondo per i seguenti motivi. La pattuizione di un massimale non è elemento essenziale del contratto di assicurazione della responsabilità civile. Nell’assicurazione di responsabilità il massimale esprime il limite della obbligazione indennitaria dell’assicuratore, ed assolve sotto questo aspetto la medesima funzione del valore della cosa assicurata nelle assicurazioni di cose. Tuttavia, mentre nell’assicurazione di cose il valore della cosa assicurata è elemento essenziale del contratto, non altrettanto può dirsi delle assicurazioni di responsabilità. Nelle assicurazioni di cose, infatti, è vietata la soprassicurazione (art. 1908 c.c.), divieto che a sua volta è espressione del principio indennitario, coessenziale all’assicurazione contro i danni. La mancanza della pattuizione sul valore, pertanto, snaturerebbe la causa del contratto, nella misura in cui consentirebbe la percezione da parte dell’assicurato di indennizzi superiori al valore della cosa assicurata. Nelle assicurazioni di responsabilità, invece, non è nemmeno concepibile la nozione di sopra o sottoassicurazione, e la misura del massimale garantita è lasciata alla libera pattuizione delle parti. Pertanto il contratto potrebbe essere stipulato per un massimale illimitato, ipotesi non sconosciuta alla prassi commerciale. Da ciò consegue che il massimale nell’assicurazione della responsabilità civile non costituisce un elemento essenziale del contratto, ben potendo quest’ultimo essere validamente stipulato senza la pattuizione di esso. Inoltre, il fatto costitutivo della pretesa dell’assicurato ad essere tenuto indenne dal proprio assicuratore della responsabilità civile è l’avverarsi di un sinistro che abbia le caratteristiche descritte nel contratto. Sicché l’esistenza del massimale e la sua misura non costituiscono i fatti generatori del credito dell’assicurato, ma piuttosto i fatti limitativi del debito dell’assicuratore. In quanto tali essi devono essere allegati e provati da quest’ultimo, secondo la regola del 2697 c.c.

Corte di Cassazione, sezione terza, sentenza n. 3173 del 18 febbraio 2016 (pres. Chiarini – rel. Ros