02 Aprile 2020

Assicurazione (obbligazione) plurima

Cass. civ., sez. III, sentenza 28 febbraio 2020, n. 5625 (rel. Fiecconi)
In materia di assicurazione plurima, l'obbligazione è plurima: in base al disposto dell'articolo 1910 del cod. civ., una pluralità di assicurazioni possono essere stipulate per lo stesso interesse, contro lo stesso rischio (o contro gli stessi rischi) e per lo stesso periodo di tempo, con il limite di non poter far comunque ottenere all'assicurato un risarcimento superiore all'entità effettiva del danno patito; le assicurazioni cumulative sono destinate ad operare congiuntamente, e non via sussidiaria o complementare, l'una rispetto all'altra, dato che ciascun assicuratore è tenuto all'indennità fino al limite della somma assicurata e, nel complesso, fino all'ammontare totale del danno, salvo il regresso dell'assicuratore stesso nei confronti degli altri coobbligati (Sez. 3, Sentenza n. 7349 del 13/04/2015;Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14962 del 28/06/2006).

Allegati