Azione di indebito oggettivo – Onere della prova
“Nel giudizio di indebito oggettivo l’attore può invocare sia l’invalidità, sia l’inesistenza d’un titolo giustificativo del pagamento. Nel primo caso, ha l’onere di provare che il titolo del pagamento sia invalido; nel secondo caso ha il solo onere di allegare (ma non di provare, essendo impossibile) l’inesistenza di qualsiasi titolo giustificativo del pagamento, e sarà onere del convenuto dimostrare che il pagamento era sorretto da una giusta causa. Nell’uno come nell’altro caso, tuttavia, deve escludersi che l’attore possa limitarsi a dichiarare di ignorare se il pagamento abbia o non abbia un titolo giustificativo, giacché in tale ipotesi l’atto di citazione sarebbe nullo per mancanza della causa petendi”.
La sentenza in commento consente di approfondire il tema del riparto dell’onere probatorio nell’ambito dell’azione di indebito oggettivo._x000d_
Innanzitutto, è necessario che chi agisce in giudizio per la restituzione dell’indebito specifichi se mancava ab origine un titolo giustificativo o se, piuttosto, un titolo vi fosse ma invalido o divenuto invalido in seguito; ovvero d’avere effettuato un pagamento senza alcun titolo, come nel caso di indebito oggettivo. In caso di mancata indicazione della causa dell’indebito, infatti, la domanda sarebbe nulla ex art. 164 c.p.c. per mancata esposizione della causa petendi._x000d_
La specificazione di cui sopra rileva ai fini dell’esatta individuazione del regime probatorio; infatti, “Se nella prospettazione attorea si assuma che il pagamento dell’indebito sia avvenuto in assenza totale di qualsiasi titolo giustificativo, l’attore non avrà alcun onere di allegare e provare che un titolo di pagamento formalmente esista, ma sia invalido. In questo caso il solo onere dell’attore è allegare l’inesistenza d’un giusto titolo dell’obbligazione. Sarà poi il convenuto, in ossequio al principio c.d. di vicinanza della prova, a dover dimostrare che il pagamento era sorretto da una giusta causa”._x000d_
Detto altrimenti, l’importante è che l’attore non rimanga silente sull’esistenza o meno del titolo giustificativo del pagamento, non potendo neanche dichiarare di ignorare se il detto pagamento sia o meno sorretto da titolo. In tale eventualità, come sopra ricordato, l’atto di citazione sarebbe nullo per mancanza di causa petendi.