02 Maggio 2011

Azione temeraria – Azione civile strumentale – Responsabilità aggravata – Natura sanzionatoria

“Il sistema giudiziario prevede in sè rimedi specifici nei confronti dell’azione temeraria, sia nel settore civile che in quello penale, rimedi che operano indipendentemente da ogni possibile volontà dell’agente, sono attivabili d’ufficio dal magistrato, oltre a poter essere sollecitati dal convenuto/denunciato. Se si attiva effettivamente il sistema giudiziario, l’intervento del giudice terzo – pure nel settore penale, quantomeno del g.i.p., oltre che in definitiva dello stesso pubblico ministero parte pubblica, autorità giudiziaria anch’esso – spezza ogni collegamento automatico tra l’esito e la discrezionalità di chi agisce.”

La pronuncia in esame costituisce uno dei primi interventi dalla Suprema Corte in materia di responsabilità aggravata ai fini della corretta applicazione dell’art. 96, comma terzo, il quale prevede specificamente, nel caso di condanna alle spese della parte soccombente, la possibilità della condanna, anche d’ufficio, al pagamento a favore della controparte di una somma equitativamente determinata._x000d_
Preliminarmente il Collegio pone l’accento sulla circostanza notoria che già il solo doversi difendere in un giudizio civile (così come in un procedimento penale), affrontandone comunque i costi di difesa notoriamente non indifferenti ed i disagi conseguenti in termini di durata della pendenza e incertezza di soluzione, costituisce un obiettivo pregiudizio di fatto che, quando l’azione da cui ci si deve difendere è solo strumentale, può essere per sè idoneo ad influire sulle scelte e le condotte professionali future del convenuto._x000d_
Ma tutto ciò può trovare risposta efficace grazie all’applicazione attenta e coerente delle norme che lo stesso legislatore ha posto a contrasto dell’azione strumentale e temeraria._x000d_
Segnatamente, “quanto all’azione civile strumentale, il recente intervento del legislatore della legge n. 69/2009 – con l’inserimento dell’ultimo comma dell’art. 96 c.p.c. – indica un ulteriore e specifico rimedio, la cui attivazione dipende solo dall’attenzione, comprensione e diligenza del giudice, eventualmente opportunamente sollecitato dalla parte interessata”._x000d_
Siffatte indicazioni palesano una linea interpretativa orientata a riconoscere natura sanzionatoria/punitiva (e non meramente risarcitoria) alla norma testè citata.