05 Maggio 2011

Black-out elettrico – Risarcimento danni – Responsabilità dell’ausiliario

“Non tutti i soggetti, della cui attività il debitore si avvalga per l’adempimento della propria obbligazione, sono suoi ausiliari nei termini indicati dall’art. 1218 c.c._x000d_
Possono considerarsi tali soltanto coloro che agiscono su incarico del debitore, ed il cui operato sia assoggettato ai suoi poteri direttivi e di controllo, a prescindere dalla natura giuridica del rapporto intercorrente tra gli stessi ed il debitore, ovvero allorché sussista un collegamento tra l’attività del preteso ausiliario e l’organizzazione aziendale del debitore della prestazione”.

Con l’ordinanza n. 1090/2011, la Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto dall’ENEL Distribuzione S.p.A. avverso la sentenza n. 1672/08 del Tribunale di Nocera Inferiore, con la quale era stato rigettato il gravame proposto dall’ENEL avverso la sentenza del Giudice di Pace di Nocera Inferiore, che l’aveva condannata al risarcimento dei danni cagionati dal black-out elettrico del 27/28 Settembre 2003, benché la mancata fornitura di energia elettrica fosse imputabile ad un terzo (Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale – GRTN), considerato dal Giudice di prime cure suo ausiliario, a norma dell’art. 1228 c.c._x000d_
Il Giudice di Legittimità, invece, nel cassare senza rinvio la sentenza del giudice d’appello, ha chiarito che la GRTN non può essere qualificata “ausiliaria” della Società convenuta (ENEL), “poiché non è stata liberamente scelta da [quest’ultima] per la trasmissione di energia, ma è posta in posizione di monopolista”.