12 Aprile 2012

Cartella di pagamento – Provvedimento dispositivo del fermo amministrativo – Natura provvedimentale – Vizio di motivazione – Illegittimità della procedura

“Il mancato pagamento di un debito iscritto a ruolo non legittima sempre e comunque l’adozione di una misura cautelare: bisogna, infatti, avere riguardo all’entità dell’importo insoluto e alle condizioni del debitore, verificando se sussista in concreto il pericolo di perdere ogni garanzia del credito”

La sentenza in commento trae origine dalla notifica di un atto con cui l’agente della riscossione informava il contribuente di aver proceduto con il fermo amministrativo della propria autovettura, a causa del debito risultante da una cartella di pagamento._x000d_
Il contribuente proponeva ricorso sottolineando l’illegittimità dell’intera procedura di fermo, a causa della genericità della motivazione del provvedimento impugnato._x000d_
La commissione tributaria adita ha accolto il ricorso, ritenendo effettivamente sussistente il vizio di motivazione dell’atto impugnato._x000d_
Riconosciuta la natura provvedimentale all’atto dispositivo del fermo amministrativo in quanto conclusivo di un determinato procedimento amministrativo, per tale motivo deve essere “motivato in modo congruo e specifico, in quanto deve individuare le specifiche esigenze che giustificano l’adozione della misura cautelare sia in rapporto all’entità del credito tributario e sia in relazione alle circostanze, proprie del debitore, che inducano a temere la compromissione delle garanzie del credito”._x000d_
La natura provvedimentale del fermo amministrativo consente, pertanto, al debitore di contestare l’eventuale abnormità o sproporzione della misura cautelare, avuto riguardo sia all’importo dovuto, sia al grado di solvibilità del debitore inadempiente.