07 Febbraio 2019

In caso di interruzione del processo a seguito di un provvedimento di sospensione del procuratore dall’esercizio della professione non è necessaria una nuova procura

Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 6 febbraio 2019, n. 3529 (Rel. Scarpa)
Per la prosecuzione del processo nell'ipotesi di interruzione del processo a seguito di un provvedimento di sospensione del procuratore dall'esercizio della professione, una volta terminato il periodo di sospensione, non è necessaria una nuova procura alla lite, né una nuova costituzione in giudizio, essendo sufficiente, invece, che il procuratore, già regolarmente costituito prima della sua sospensione, riprenda a svolgere le proprie funzioni in base alla precedente procura ed alla già esperita costituzione, entrambe divenute nuovamente valide ed efficaci in seguito alla cessazione della sospensione. Il fatto che il procuratore è ben a conoscenza sia dell'accadimento interruttivo dipendente dalla subita sanzione e sia della relativa durata, gli impone - pur in assenza di conoscenza legale della conseguente ordinanza d'interruzione - di riprendere automaticamente ad esercitare il suo mandato alla scadenza del comminato periodo di sospensione e, quindi, di provvedere alla prosecuzione del giudizio nel prescritto termine ex art. 305 c.p.c., decorrente dalla cessazione del periodo di sua sospensione dall'albo. In tale situazione, ai fini della tempestiva ripresa del processo, non ricorre la medesima esigenza di protezione della parte rappresentata, propria delle ipotesi di definitiva cessazione dello ius postulandi, in cui detto termine deve decorrere dalla sua conoscenza legale dell'accadimento interruttivo, poiché altrimenti resterebbe pregiudicato il diritto di difesa della parte stessa, da assicurare in modo effettivo ed adeguato (Cass. Sez. I, 10/12/2010, n. 24997).

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