19 Settembre 2017

Cassette di sicurezza

Cass. Civ., Sez. I, sentenza 27 luglio 2017, n. 18637
“In materia di cassette di sicurezza, stando al modello di responsabilità raffigurato dall’art. 1839 c.c., la banca risponde verso l’utente dell’inidoneità e della custodia dei locali, nonché dell’integrità della cassetta, fino al limite del caso fortuito. Per costante giurisprudenza deve escludersi che il furto subito dall’Istituto di credito – in quanto evento prevedibile in considerazione della natura della prestazione dedotta in contratto – possa costituire caso fortuito e, pertanto, nel caso di specie è stata ritenuta sussistente la responsabilità contrattuale della banca”

La responsabilità dell’Istituto di credito che offra un servizio di cassette di sicurezze è improntata ad modello di responsabilità che ravvisa nel solo caso fortuito l’unica esimente di responsabilità (art. 1839 c.c.).
La prova liberatoria, vertendosi in materia di responsabilità da inadempimento contrattuale, deve essere fornita dalla banca debitrice e, come ricordato dalla sentenza in esame, “il giudizio circa le misure di sicurezza predisposte dalla banca non va formulato ex ante, ma proprio ex post e non avuto riguardo all’astratta idoneità dei sistemi di controllo, ma, nello specifico, a come questi abbiano in concreto operato, essendo l’istituto tenuto a garantire il risultato dell’integrità della cassetta”.
Applicando l’art. 1218 c.c., grava sull’istituto di credito l’onere di provare che l’inadempimento dell’obbligazione di custodia è ascrivibile ad impossibilità della prestazione allo stesso non imputabile, non bastando ad escludere la colpa la prova generica della sua diligenza (Cass., Sez. I, 27 dicembre 2011, n. 28835).
Anche nell’eventualità in cui sia pattuita una clausola di limitazione di responsabilità in favore della Banca, la nullità della stessa (ove prevista per i casi di dolo o colpa grave), ai sensi dell’art. 1229 c.c., non ne impedisce l’efficacia nel solo caso in cui l’istituto riesca a provare che l’inadempimento sia da addebitare a mera colpa lieve.
Nel caso di specie, stando alle risultanze istruttorie, è stata affermata la responsabilità della banca, dal momento che erano stati accertati diversi profili di colpa della stessa, desumibili dalle seguenti circostanze: i sistemi di allarme erano disattivi al momento dell’irruzione; la porta del caveau era sistematicamente lasciata aperta; era stato possibile agire esternamente sulla porta secondaria in maniera del tutto indisturbata. Tali situazioni fattuali escludevano la ricorrenza della “colpa lieve” e, pertanto, non poteva ritenersi operante l’esonero di responsabilità contrattualmente pattuito.