26 Novembre 2021

Ciclista – Risarcimento escluso – Comportamento colposo che esclude nesso causale

Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 17 novembre 2021, n. 34883 (rel. F. M Cirillo)
Nel caso di specie deve escludersi il risarcimento dei danni richiesti per il sinistro occorso al ciclista, in quanto il danneggiato conosceva a sufficienza lo stato dei luoghi e, in considerazione delle aggravate condizioni di traffico esistenti — conseguenti alla temporanea chiusura del tratto autostradale, con riversamento dei mezzi sulla Via ove si è verificato il sinistro — avrebbe dovuto osservare un grado maggiore di diligenza. Ciò era da ritenere non impossibile, sia perché il ciclista già stava tenendo una velocità moderata sia perché l'avvallamento stradale era ben illuminato in quel giorno e a quell'ora (8,30 del 28 settembre 2013). Per cui il sinistro era da ricondurre ad esclusiva responsabilità del danneggiato, idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno.

In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell’art. 1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 della Costituzione. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (cfr. Cass. Civ. ordinanze 1° febbraio 2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483).

Allegati