07 Dicembre 2009

Circolazione stradale -Accertamento delle violazioni mediane apparecchiature speciali – Photored F17/A – Taratura – Necessità – Insussistenza

“Non esistono, allo stato, norme comunitarie vincolanti in materia di misurazione della velocità dei veicoli e di pertinenti apparecchiature._x000d_
A tal riguardo si deve considerare che, contrariamente a quanto a volte sostenuto dalle parti interessate e da alcuni giudici del merito, non è vincolante la normativa UNI EN 30012 (Sistema di Conferma Metrologica di Apparecchi per Misurazioni) che, in assenza di leggi o regolamenti di recepimento, rappresenta unicamente un insieme di regole di buona tecnica, impropriamente definite “norme”, alle quali, in assenza di obblighi giuridici, i costruttori decidono autonomamente di conformarsi; così come non è direttamente applicabile la raccomandazione OIML R91 del 1990 (“Apparecchiature Radar per la Misura della Velocità dei Veicoli”), che peraltro non attinente al caso di specie in quanto relativa alle apparecchiature radar._x000d_
Tali argomentazioni sono applicabili in parte qua, anche ai cosiddetti Photored, per i quali va rilevato che non esiste allo stato alcuna specifica normativa che ne imponga la taratura periodica in relazione alla legge 1991 n. 273”.

Affrontando la complessa problematica relativa alla necessità o meno della periodica taratura delle apparecchiature destinate alla rilevazione della velocità, la S.C. ha sostanzialmente ribadito quanto in precedenza affermato nella sentenza N. 29333/08, in base alla quale ”È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, prospettata con riferimento agli art. 3, 24 e 97 Cost., relativa agli art. 45 comma 6, cod. strada, 4, comma 3, d.l. n. 121 del 2002 (conv. in legge n. 168 del 2002), 142, comma 6, cod. strada e 345 reg. cod. strada nella parte in cui non prevedono, per gli strumenti elettronici di misurazione dei limiti di velocità nella circolazione stradale, l’adozione dei sistemi di controllo, preventivi e periodici, previsti dalle relative normative (soprattutto dalla l. n. 273 del 1991), per tutti gli altri sistemi di misurazione (pesi, misure, etc.). Non vi è, infatti, alcuna violazione dell’art. 3 Cost., in quanto l’esistenza di evidenti difformità nei fini e negli oggetti delle discipline prese in considerazione impediscono di istituire un corretto raffronto fra le normative medesime, da cui poter desumere una disparità di trattamento rilevante ai fini della conformità alla norma costituzionale. Inoltre, la previsione, nel sistema normativo, di complessi sistemi di controllo – preventivi, in corso di utilizzazione e successivi – dei misuratori della velocità delle autovetture garantisce pienamente il cittadino, assoggettato all’accertamento, dalle possibili disfunzioni delle apparecchiature medesime ed esclude, quindi, ogni possibile lesione al diritto di difesa dei cittadini (art. 24 Cost.) ed alla legittimità dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.), non esistendo norme comunitarie vincolanti in materia di misurazione della velocità dei veicoli e di pertinenti apparecchiature”.