09 Giugno 2011

Circolazione stradale – Responsabilità civile – Azione risarcitoria del trasportato nei confronti di uno solo dei conducenti – Remissione tacita del debito nei confronti del corresponsabile del danno e rinuncia alla solidarietà – Escluse

Va escluso che la proposizione dell’azione giudiziaria per il conseguimento dell’intero risarcimento da parte del danneggiato trasportato contro il conducente di uno solo dei due veicoli scontratisi tra loro implichi una remissione tacita del debito nei confronti del corresponsabile del danno ai sensi dell’art. 1301, comma 1, c.c., posto che la volontà di rimettere il debito deve risultare da un inequivoco comportamento che riveli la volontà del creditore di non avvalersi del credito, ovvero implichi una rinuncia alla solidarietà, la quale anzitutto presuppone, ex art. 1311, comma 2, c.c., che il creditore agisca nei confronti di uno dei condebitori solidali solo

Nel caso di specie, la Suprema Corte accoglie il ricorso e cassa con rinvio la sentenza di secondo grado, laddove ha disposto la condanna dei convenuti al risarcimento non integrale bensì solo proporzionale all’apporto causale colposo del conducente di uno dei veicoli coinvolti nel sinistro._x000d_
In particolare, i principi enunciati dalla Corte muovono dalla considerazione che l’art. 2055 c.c. presuppone solo l’imputabilità del fatto dannoso a più persone, mentre la graduazione delle colpe ha una mera funzione di ripartizione interna tra coobbligati della somma versata a titolo di risarcimento e non elide affatto la solidarietà tra loro esistente, quale che sia il criterio di imputazione della responsabilità ad ognuno di essi._x000d_
Ne discende l’indifferenza, ai fini della condanna di uno dei responsabili solidali all’integrale risarcimento a favore del trasportato, che la colpa di ciascuno dei conducenti degli autoveicoli coinvolti nello scontro sia stata ravvisata in applicazione dell’art. 2054, comma 2, c.c., ovvero positivamente accertata, come nel caso di specie._x000d_
“Nella domanda proposta nei confronti di alcuni soltanto dei responsabili non è evocabile una rinuncia alla solidarietà, la quale anzitutto presuppone (ex art. 1311, comma 2, c.c.) che il creditore agisca nei confronti di uno dei condebitori solidali solo , sicchè tale presupposto non ricorre se il trasportato abbia convenuto in giudizio solo il conducente (ovvero, comunque, il responsabile) dell’altro veicolo, domandando l’intero risarcimento”.