12 Ottobre 2010

Circolazione stradale – Terzo trasportato contra legem – Violazione norme del codice della strada – Inoperatività polizza assicurativa – Esclusione

“Qualora in un contratto di assicurazione della responsabilità civile obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti sia prevista una clausola che escluda la garanzia assicurativa per i danni verificatisi nel caso in cui il conducente non sia abilitato alla guida, sussistono l’operatività della clausola ed il conseguente obbligo indennitario dell’assicuratore quando il conducente, pur abilitato alla guida, abbia omesso di rispettare prescrizioni e cautele imposte dal codice della strada, come nel caso in cui il conducente, dotato di patente di tipo A e minore degli anni diciotto, abbia guidato un motoveicolo fino a 125 cc. Trasportando altra persona, in violazione dell’art. 79, co. 1, lett. d), seconda parte , c.s.”.

Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Catania ha inteso fare proprio il principio di diritto, più volte ribadito dalla Suprema Corte, secondo cui “l’accertamento del difetto di abilitazione alla guida dal quale deriva, per espressa previsione contrattuale, il venir meno della garanzia assicurativa, presuppone l’individuazione, di volta in volta, di un tipo di abilitazione in relazione ad una determinata categoria di veicoli, ovvero delle condizioni formali e sostanziali cui esso è legato; che, in tale ottica, per mancanza di abilitazione alla guida deve intendersi sia l’assoluto difetto di patente, sia il difetto, originario e sopravvenuto, delle condizioni di validità e di efficacia della stessa (sospensione, revoca, decorso del termine per la conferma, sopravvenienza di condizioni ostative) in relazione allo specifico tipo di veicolo oggetto di assicurazione; che, ove esista nei suddetti termini una abilitazione alla guida, l’inosservanza di prescrizioni o limitazioni eventualmente imposte non si traduce in una limitazione della validità o efficacia del titolo abilitativo, bensì integra una semplice illiceità della guida” (v. Cass. Civ. n. 12270/09; Cass. Civ. N. 19657/05). Invero, la Cassazione riconosce il diritto alla rivalsa in tutti i casi in cui il conducente non abbia superato l’intera procedura di abilitazione alla guida e dunque sino al tempo dell’effettivo rilascio della patente “e ciò in applicazione del principio di diritto più volte affermato secondo cui la clausola della polizza che esclude la garanzia assicurativa per i danni verificatisi nel caso in cui il conducente non sia abilitato alla guida, e che ricorre come condizione generale nei contratti assicurativi, delimita il rischio responsabilizzando l’assicurato in relazione alla condotta di guida del conducente” (ex multis, Cass. Civ. N. 2130/06).