09 Maggio 2016

Clausole di polizza – Ambiguità – Interpretazione contro il predisponente

“Il contratto di assicurazione deve essere redatto in modo chiaro e comprensibile. Ne consegue che, al cospetto di clausole polisenso, è inibito al giudice attribuire ad esse un significato pur teoricamente non incompatibile con la loro lettera, senza prima ricorrere all’ausilio di tutti gli altri criteri di ermeneutica previsti dagli articoli 1362 e ss. c.c., ed in particolare quello dell’interpretazione contro il predisponente, di cui all’articolo 1370 c.c.”

La Suprema Corte di Cassazione ribadisce che laddove i compilatori della polizza, unilateralmente predisposta, abbiano adottato soluzioni lessicali incerte ed ambigue, resta fermissimamente escluso che possano ricadere sull’assicurato le conseguenze della modestia letteraria o dell’insipienza scrittoria dell’assicuratore._x000d_
Nel caso di specie, viene censurata la decisione della Corte di Appello di Roma in merito alla intepretazione del lemma “scoppio” usato nella descrizione del rischio assicurato, trattandosi di interpretazione adottata in violazione dell’art. 1362 c.c., in quanto incoerente tanto con la lettera del contratto, quanto con la volontà delle parti._x000d_
In particolare, dinanzi ad una clausola lessicalmente ambigua, il decidente non avrebbe potuto arrestarsi al senso fatto proprio dalla connessione delle parole, per la semplice ragione che tale senso non esisteva, bensì avrebbe dovuto applicare tutti gli altri criteri legali di ermeneutica, che invece sono rimasti inesplorati._x000d_
Vieppiù, l’ambiguità della formula che definiva il rischio assicurato (“lo scoppio causato da eccesso di pressione”), ove non fosse stata superabile col ricorso ai criteri di cui agli articoli 1362-1369 c.c., avrebbe dovuto indurre il giudice di merito ad adottare il criterio dell’interpretatio contra proferentem, di cui all’art. 1370 c.c., e dunque intenderla in senso sfavorevole a chi quella clausola predispone._x000d_
Nel caso di specie, invece, nonostante la rilevata ambiguità letterale e nonostante la Corte d’Appello non avesse fatto ricorso a nessun altro criterio legale interpretativo, la clausola è stata interpretata in modo favorevole al predisponente.