10 Maggio 2015

Colpa professionale medica – Transazione parziale – Rilevanza in favore del condebitore – Esclusione

“La transazione parziale intervenuta tra i familiari del paziente deceduto e il medico non esclude la possibilità per gli stessi parenti di agire contro la struttura sanitaria. Come prevede espressamente l’articolo 1304 c.c. la transazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri, se questi non dichiarano di volerne profittare; ciò significa che gli altri debitori hanno la possibilità di avvalersi degli effetti positivi che derivano dalla transazione conclusa tra il creditore e uno di loro”.

Con la decisione in commento la Suprema Corte di Cassazione rigetta il ricorso proposto dal centro medico, responsabile in solido con il medico, della morte di una paziente per un trattamento di ossigeno e ozono-terapia. _x000d_
Il centro medico proponeva ricorso avverso la decisione resa in appello in ragione del fatto che non era stata ritenuta efficace nei suoi confronti la transazione conclusa tra i congiunti della vittima e il medico. _x000d_
La limitazione di responsabilità derivante dalla detta transazione – spiega la Cassazione – non poteva in effetti essere estesa al coobbligato in assenza di dichiarazione da parte dello stesso di volerne profittare. _x000d_
La transazione parziale, infatti, ai sensi dell’art. 1304 c.c., può produrre effetti nei confronti degli altri debitori in solido solo nel caso in cui questi dichiarino di volerne profittare._x000d_
In assenza di tale dichiarazione, la transazione non produrrà alcun effetto nei confronti del coobbligato, il quale non potrà pertanto beneficiare di alcuna limitazione di responsabilità.