09 Febbraio 2023

Consenso informato – Omissione – Causalità materiale

Cass. Civ., sez. III, sentenza 23 gennaio 2023, n. 1936 (rel. M. Rossetti)
In caso di omessa informazione da parte del medico al paziente sulle alternative terapeutiche, per condannare la struttura sanitaria al risarcimento del danno è necessario accertare l'esistenza di un valido nesso di causa fra la suddetta omissione e il danno. In particolare, per affermare che l'omessa informazione fu causa materiale dall'evento dannoso occorre ricostruire il nesso di condizionamento fra l'omessa informazione e l'evento di danno con un giudizio controfattuale: vale a dire ipotizzando, con un giudizio di probabilità logica, cosa sarebbe accaduto se il medico avesse compiuto l'azione che invece mancò.
Dunque, per verificare che la condotta omissiva del medica sia causa del danno, occorre accertare la causalità della colpa, ossia lo specifico nesso casuale tra la violazione della regola cautelare e l'evento dannoso.

Nel caso specifico il giudice di merito avrebbe dovuto accertare, con giudizio di probabilità logica, quali scelte avrebbe compiuto il paziente, se fosse stato correttamente informato della possibilità di scegliere tra le due diverse tecniche di intervento.