04 Marzo 2015

Contestazione della titolarità attiva o passiva del diritto sostanziale dedotto in giudizio – Eccezione in senso stretto o mera difesa – Rimessione questione alle Sezioni unite

“A differenza di quel che si ritiene concordemente in tema di legitimatio ad causam, o legittimazione ad agire, quale condizione dell’azione, il cui difetto è rilevabile d’ufficio, la giurisprudenza di legittimità non è unanime in materia di contestazione della reale titolarità attiva o passiva del diritto sostanziale dedotto in giudizio. _x000d_
La tesi minoritaria sostiene che essa costituisce una mera difesa, con le ovvie conseguenze, tra le quali quella che incombe alla parte, la cui titolarità è contestata, fornire la prova di possederla._x000d_
L’orientamento maggioritario, invece, afferma che la contestazione della reale titolarità attiva o passiva del diritto sostanziale dedotto in giudizio costituisce un’eccezione in senso tecnico, che deve essere introdotta nei tempi e nei modi previsti per le eccezioni di parte._x000d_
Con l’ulteriore conseguenza che spetta alla parte che prospetta tale eccezione l’onere di provare la propria affermazione._x000d_
In una tale situazione di contrasto si rimetono gli atti al Primo Presidente perchè valuti l’opportunità che le Sezioni Unite si pronuncino ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c.”.

La Suprema Corte di Cassazione, investita della questione circa la qualificazione della contestazione della titolarità attiva o passiva del diritto sostanziale dedotto in giudizio come mera difesa o eccezione in senso tecnico, ha ritenuto dover trasmettere gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione della questione alle Sezioni Unite._x000d_
Si ricordi, infatti, che in tema si contrappongono due opposti orientamenti. Il primo, maggioritario, in forza del quale “la legittimazione ad agire costituisce una condizione dell’azione diretta ad ottenere, dal giudice, una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall’azione; prescindendo, quindi, dalla efettiva titolarità del rapporto dedotto in causa che si riferisce al merito della causa, investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza”. Conseguentemente, la legittimazione ad agire, intesa come il diritto potestativo ad ottenere dal giudice una decisione di merito, deve essere oggetto di verifica preliminare al merito e, pertanto, la sua carenza può essere rilevata anche d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio. Diversamente, l’eccezione relativa alla concreta titolarità del rapporto dedotto in giudizio, attenendo al merito, non è rilevabile d’ufficio ma deve essere tempestivamente formulata dalle parti._x000d_
Secondo l’orientamento minoritario, invece, la contestazione in merito alla titolarità attiva o passiva del diritto sostanziale dedotto in giudizio costituisce una mera difesa, con tutte le conseguenze del caso in termini di onere probatorio.