01 Ottobre 2018

Il contrassegno assicurativo e la sua efficacia sul piano probatorio

Cass. Civ., Sez. III, ordinanza 28 settembre 2018, n. 23479 (Rel. Gorgoni)
Il verbale dei Carabinieri fa piena prova di avere non solo riscontrato la presenza del contrassegno assicurativo, ma anche del certificato di assicurazione. Nulla prova, invece, quanto alla veridicità del contrassegno e del certificato assicurativo e, quindi, quanto alla presenza di una copertura assicurativa (il certificato ed il contrassegno potrebbero essere stati emessi per errore, potrebbero non recare la firma di soggetto abilitato — rappresentante legale della impresa assicurativa — potrebbero avere cessato anticipatamente di produrre i loro effetti, potrebbero essere stati falsamente compilati, ovvero materialmente contraffatti). Nella sostanza, la situazione di apparenza indubbiamente ingenerata faceva sì che per il danneggiato la ricorrenza del contratto di assicurazione rilevasse non per la sua efficacia negoziale, ma come mero fatto storico; come ha correttamente statuito il Giudice di merito che ha fatto, dunque, buon governo della giurisprudenza di questa Corte (confr. Cass. 13/10/2017, n. 24069). Per negare la legittimazione soggettiva dell'attuale ricorrente (impresa d'assicurazione) era necessario che essa provasse la validità e l'efficacia del contratto di assicurazione, poste le differenti finalità primarie di pubblicità legale che il contrassegno assicurativo soddisfa: la necessità di rendere conoscibile ai terzi i dati relativi all'impresa assicuratrice che copre il veicolo ed il relativo periodo di copertura, a tutela dei danneggiati coinvolti in incidenti stradali, o comunque portatori di interesse ad acquisire le informazioni relative al veicolo danneggiante.

Allegati