25 Ottobre 2010

Contratto di assicurazione – Clausola claims made – Vessatorietà – Esclusione

“La clausola claims made (“a richiesta fatta”) non può essere ritenuta vessatoria in quanto essa non pone «limitazioni di responsabilità» (art. 1341, 2° co., c.c.) in favore dell’assicuratore, ma definisce l’oggetto della copertura assicurativa, stabilendo quali siano i sinistri indennizzabili”.

Nella sentenza in epigrafe, il decidente, accogliendo l’eccezione sollevata dalla compagnia di assicurazioni convenuta, ha affermato che la clausola claims made è certamente consentita dalla legge e non può – in sé e salvo specifiche circostanze del caso concreto – essere qualificata come vessatoria ai sensi dell’art. 1341 c.c.. _x000d_
Si è precisato, al riguardo, che “si tratta di un contratto che sì non rientra nella fattispecie astratta tipica prevista dall’art. 1917 c.c., ma costituisce un contratto atipico e lecito, e ciò in quanto l’art. 1932 c.c. prevede l’inderogabilità del terzo e quarto comma dell’art. 1917 c.c. e non anche del primo comma di quella norma, che prevede come ipotesi tipica del contratto di assicurazione quella nella quale sono coperti da assicurazione i fatti occorsi nel periodo di vigenza del contratto”._x000d_
Con la sentenza in esame il Tribunale di Catania si è allineato all’orientamento, ormai costante, della Suprema Corte secondo cui “nel contratto di assicurazione sono da considerare clausole limitative della responsabilità, per gli effetti dell’art. 1341 c.c. quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell’inadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre attengono all’oggetto del contratto le clausole che riguardano il contenuto e i limiti della garanzia assicurativa e, dunque, specificano il rischio garantito” (Cass. Civ. N. 29198/08). E tale è certamente la clausola in base alla quale le parti convengono che “l’assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’assicurato nel corso del periodo di assicurazione purchè relative a fatti avvenuti durante la validità del contratto” (v. ex multis, Cass. N. 4968/07, Cass. N. 395/07; Cass. N. 12804/06).