11 Aprile 2011

Contratto di assicurazione – Clausola di rinunzia a tutela giurisdizionale – Effetti e meccanismo di operatività

“Nella clausola di un contratto di assicurazione contro gli infortuni, che preveda una perizia contrattuale (con il deferimento ad un collegio di esperti degli accertamenti da espletare in base a regole tecniche e con l’impegno di accettarne le conclusioni come diretta espressione della volontà dei contraenti), è insita la temporanea rinunzia alla tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dal rapporto contrattuale, nel senso che, prima e durante il corso della procedura contrattualmente prevista, le parti stesse non possono proporre davanti al giudice le azioni derivanti dal suddetto rapporto. Tra l’altro, tale clausola non ha, neppure, carattere compromissorio o, comunque, derogativo della competenza del giudice ordinario, e non rientra, pertanto, fra quelle da approvarsi specificamente per iscritto a norma degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.”

Con la sentenza in oggetto, la Corte di Cassazione ha affermato che la clausola di un contratto di assicurazione che prevede il ricorso ad una perizia, in caso di disaccordo sull’indennizzo, sospende la tutela giurisdizionale e non ha bisogno di specifica sottoscrizione (non trattandosi di clausola vessatoria). Pertanto, solo al termine della procedura contrattualmente prevista, il Giudice potrà pronunciarsi sul quantum da liquidare all’infortunato e se liquidarlo._x000d_
La domanda giudiziale proposta prima della chiusura di tale procedura sarà considerata improponibile.