28 Aprile 2011

Cose in custodia – Responsabilità – Art. 2051 c.c. – Autostrade – Ghiaccio

“Per le autostrade, contemplate dall’art. 2 del vecchio e del nuovo codice della strada e per loro natura destinate alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, è ravvisabile la configurabilità di un rapporto di custodia per gli effetti di cui all’art. 2051 c.c. Nell’applicazione del principio occorre peraltro distinguere le situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze dell’autostrada, da quelle provocate dagli stessi utenti ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa, che pongano a repentaglio l’incolumità degli utenti e l’integrità del loro patrimonio.”

La Suprema Corte, allineandosi ai principi ormai consolidati in materia a partire dalla sent. n. 298/03, specifica che con riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze dell’autostrada l’uso generalizzato e l’estensione della res costituiscono dati in via generale irrilevanti in ordine al concreto atteggiarsi della responsabilità del custode._x000d_
Al contrario, laddove le situazioni di pericolo siano provocate dagli stessi utenti ovvero da una repentina e non prevedibile alterazione dello stato della cosa, deve configurarsi il fortuito tutte le volte che l’evento dannoso presenti i caratteri della imprevedibilità e inevitabilità, come accade quando esso si sia verificato prima che l’ente proprietario o gestore, nonostante l’attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire un intervento tempestivo, potesse rimuovere o adeguatamente segnalare la straordinaria situazione di pericolo determinatasi, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere.