05 Agosto 2013

Costituzione di parte civile nel processo penale – Morte del reo – Effetto interruttivo permanente – Prescrizione del diritto al risarcimento dei danni – Due anni dal passaggio in giudicato della sentenza penale di improcedibilità dell’azione

“Anche nel caso in cui l’estinzione del reato dipenda dalla morte del reo il danneggiato è nuovamente investito dell’onere di riattivarsi sul piano processuale entro il termine biennale, ma ciò solo dal momento in cui è divenuta irrevocabile la sentenza penale dichiarativa di quella estinzione, avendo egli, sino a quella data, l’indiscutibile diritto a riporre un legittimo affidamento sull’effetto conservativo dell’azione civile negli stessi termini utili per l’esercizio della pretesa punitiva dello Stato contro il responsabile e, perciò, su una diversa situazione che gli assicurava la salvaguardia del proprio diritto.”

Con la pronuncia in epigrafe, le Sezioni Unite modificano il precedente orientamento secondo cui la permanenza dell’effetto interruttivo non è riconosciuta allorché la causa estintiva del reato sia la morte del reo, fondato sul presupposto che, in questa ipotesi, risulterebbe prevalente e determinante il sopravvenuto difetto di potestas iudicandi del giudice penale rispetto al fatto/reato, che si realizza al verificarsi della causa estintiva (morte del danneggiante), a prescindere dalla dichiarazione giudiziale del suo avvenimento._x000d_
Il nuovo orientamento si fonda sulla considerazione che tanto rispetto all’amnistia quanto rispetto alla morte del reo, entrambe cause estintive del reato, la pronuncia da parte del giudice dell’improcedibilità dell’azione per estinzione del reato assume carattere meramente dichiarativo, e che la relativa operatività non risulta, nella sua intima sostanza, significativamente dissimile, essendo consentito al danneggiato, anche in caso di amnistia, prendere atto e contezza dei relativi effetti sul processo sin dal giorno dell’emanazione del relativo decreto._x000d_
Difatti può dirsi sussistente, in entrambe le situazioni, la medesima esigenza di tutelare il diritto fondamentale della vittima del reato all’accesso alla giustizia (art. 24 Cost. e art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea), nel rispetto del principio di certezza del diritto e con la funzione di bilanciamento della brevità intrinseca del termine biennale (così stabilito per consentire al convenuto di essere messo in grado di poter efficacemente vincere la presunzione di colpa sancita nell’art. 2054 , comma 1, c.c.)_x000d_
In particolare, si rammenti che con riferimento alla ipotesi di amnistia, la Suprema Corte ha costantemente affermato la tesi secondo cui quando vi sia una costituzione di parte civile nel giudizio penale, la domanda giudiziale di risarcimento contenuta nella dichiarazione di costituzione di parte civile determina l’interruzione permanente del termine di prescrizione del diritto al risarcimento per tutta la durata del procedimento penale, e toglie valore al periodo di tempo già decorso, facendo ricominciare ex nunc il termine di prescrizione dopo il passaggio della sentenza penale in cosa giudicata._x000d_
La permanenza dell’effetto interruttivo della prescrizione, conseguente alla costituzione di parte civile nel processo penale, è stata affermata anche nell’ipotesi in cui il reato si estingua per prescrizione, predicandosi il principio secondo il quale il comma terzo dell’art. 2947 c.c. va interpretato nel senso che, qualora il fatto illecito generatore del danno sia considerato dalla legge come reato, se quest’ultimo si estingue per prescrizione, si estingue pure l’azione civile di risarcimento, data l’equiparazione tra le due, a meno che il danneggiato costituendosi parte civile nel processo penale non interrompa la prescrizione ai sensi dell’art. 2943 c.c._x000d_
Da qui, la decisione delle Sezioni unite di riconoscere effetto interruttivo permanente alla costituzione di parte civile nel processo penale anche nel caso di morte del reo, con la conseguenza che i due anni per chiedere il risarcimento danni in sede civile decorrono dal passaggio in giudicato della sentenza con cui il giudice penale definisce il giudizio._x000d_
In tal modo è stato esteso a tutte le cause di estinzione il regime interruttivo/sospensivo che il processo penale garantisce al danneggiato, in applicazione del principio enunciato dalla Corte Costituzionale in subiecta materia secondo cui: “In ordine alla prescrizione del diritto al risarcimento dei danni, di cui all’art. 2947, comma 3, c.c., l’effetto interruttivo permanente della costituzione di parte civile e la prescrizione non ricomincia a decorrere se non dal momento in cui sia divenuta irrevocabile la sentenza penale che abbia dichiarato di non doversi procedere a causa della estinzione del reato” (Corte Cost., 20 giugno 1988, n. 732).