26 Marzo 2012

Criteri di liquidazione del risarcimento – Concorso del danneggiato ex art. 1227 c.c. – Configurabilità – Concorso omissivo del danneggiato – colpa generica – Sufficienza

“In tema di risarcimento del danno, al fine di integrare la fattispecie di cui all’art. 1227, primo comma, c.c. – applicabile per l’espresso richiamo di cui all’art. 2056 c.c. anche alla responsabilità extracontrattuale – il comportamento omissivo del danneggiato rilevante non e’ solo quello tenuto in violazione di un obbligo giuridico specifico, ma anche più genericamente quello tenuto in violazione delle norme comportamentali di diligenza e correttezza. Ciò comporta che sussiste il comportamento omissivo colposo del danneggiato, ogni qual volta il suo non attivarsi per evitare che si verifichi un evento lesivo abbia concorso a produrre l’evento in suo danno”

La sentenza in commento costituisce l’occasione di esposizione, da parte dei giudici della Cassazione, della concezione giurisprudenziale maggioritaria in ordine alle conseguenze che il concorso del fatto colposo del creditore, ai sensi dell’articolo 1227 del codice civile, può avere ai fini del risarcimento del danno._x000d_
I giudici della Cassazione, dopo aver escluso la sussistenza di alcuna responsabilità in capo all’impresa edile il cui cantiere era stato allagato a causa dello straripamento di un canale scolmatore di proprietà del Comune, hanno condannato l’ente pubblico al risarcimento del danno causato dai difetti di costruzione dell’argine del canale e dall’omessa manutenzione dello stesso._x000d_
Per comprendere meglio il ragionamento seguito dalle Sezioni Unite, appare opportuno analizzare il contenuto dell’articolo 1227 del codice civile._x000d_
L’articolo prevede che “1. Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate. 2. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza”._x000d_
A differenza dell’ipotesi regolata dal primo comma, che concerne l’incidenza del comportamento colposo del creditore danneggiato nella determinazione del danno, e rileva ai fini di una proporzionale riduzione del risarcimento, l’ipotesi disciplinata dal secondo comma prevede che, in presenza di un fatto dannoso imputabile, sotto il profilo causale, al solo debitore, il danno risarcibile è escluso limitatamente alle conseguenze ulteriori che il creditore avrebbe potuto evitare con il proprio comportamento, successivo all’evento dannoso._x000d_
Nella controversia in oggetto, il Comune era stato condannato al risarcimento del danno subito dall’impresa edile, in quanto non aveva posto in essere tutti gli interventi, sull’argine del canale, idonei ad evitare l’allagamento del cantiere._x000d_
Avverso questa decisione il Comune ricorreva in Cassazione sottolineando come i giudici del merito non avessero correttamente valutato la corresponsabilità nella causazione dell’evento dannoso dell’impresa edile che, secondo la difesa dell’ente pubblico, non aveva realizzato l’innalzamento dell’argine del canale, idoneo ad evitare l’esondazione, pur avendo l’obbligo di realizzare questa misura di sicurezza._x000d_
I giudici della Cassazione hanno sottolineato come la funzione dell’articolo 1227 c.c. è quella di “…regolare, ai fini della causalità di fatto, l’efficienza causale del fatto colposo del leso, con conseguenze sulla determinazione dell’entità del risarcimento, ed una volta ritenuto che detta norma trova il suo inquadramento nel principio causalistico, secondo cui se tutto l’evento lesivo è conseguenza del comportamento colposo del danneggiato, risulta interrotto il nesso di causalità con le possibili cause precedenti, rimane solo da esaminare quando il comportamento omissivo del danneggiato possa essere idoneo a costituire causa esclusiva o concausa dell’evento lesivo”._x000d_
Su tale ultima questione, le Sezioni Unite, dopo aver analizzato gli orientamenti contrastanti della giurisprudenza civile, hanno chiarito come “…stante la genericità dell’art. 1227, c. I, c.c. Sul punto, la colpa sussiste non solo in ipotesi di violazione da parte del creditore – danneggiato di un obbligo giuridico, ma anche nella violazione della norma comportamentale di diligenza, sotto il profilo della colpa generica”._x000d_
Alla luce di tale principio, le Sezioni Unite, hanno ritenuto che il giudice di merito deve sempre valutare se il comportamento omissivo tenuto dal danneggiato, rilevante sotto il profilo eziologico, sia stato connotato da colpa sia pure generica, modificando in tal modo il principio rigido espresso dalla stessa Cassazione Civile, con la sentenza n. 24320 del 30/09/2008 secondo cui il concorso del danneggiato, ai fini dell’esclusione o limitazione del risarcimento del danno, non può essere invocato allorché la vittima del fatto illecito abbia omesso di rimuovere tempestivamente una situazione di pericolo creata dallo stesso danneggiante, e dalla quale, con il concorso di ulteriori elementi causali, sia derivato il pregiudizio del quale si chiede il risarcimento._x000d_
In base a queste considerazioni la Cassazione ha condiviso la decisione del giudice del merito che aveva escluso la sussistenza di un comportamento colposo dell’attrice, in quanto non sussisteva alcun obbligo per l’impresa edile di alzare l’argine del canale scolmatore con una struttura in cemento armato che, tra l’altro, avrebbe modificato un immobile di proprietà di un ente pubblico, in assenza di qualsiasi autorizzazione._x000d_
In conclusione, secondo i giudici della Cassazione, il Comune era l’unico soggetto legittimato ad effettuare gli interventi sull’argine del canale e di conseguenza ha confermato la sua responsabilità in merito al risarcimento dei danni causati dall’inondazione del cantiere edile.