21 Gennaio 2013

Culpa in vigilando – Danno conseguenza del fatto illecito di altro studente – Prova liberatoria

“In materia di risarcimento danni per responsabilità civile conseguente ad infortunio subito da studente all’interno di struttura scolastica durante le ore di educazione fisica nel corso di una partita di calcio (o, come nella specie, di calcetto), ai fini della configurabilità della responsabilità a carico della scuola ex art. 2048 c.c. non è sufficiente il solo fatto di avere incluso nel programma la suddetta disciplina e fatto svolgere tra gli studenti una gara sportiva, ma è altresì necessario: a) che il danno sia conseguenza del fatto illecito di un altro studente impegnato nella gara; b) che la scuola non abbia predisposto tutte le misure idonee ad evitare il fatto.”

Nel caso di specie, la Suprema Corte ha confermato la decisione del giudice di merito che ha ritenuto ricorrere il primo dei suindicati presupposti, e cioè il fatto illecito dello studente danneggiante (per avere il medesimo nel corso della gara colpito l’antagonista rimasto infortunato con un calcio al volto, peraltro sferrato in uno scontro di gioco, essendo entrato in modo disordinato, mancando il pallone), in quanto “il fatto di sferrare un calcio che colpisca al viso un avversario non rientra certamente tra le condotte consentite nel gioco del calcio e costituisce modalità di gioco pericolosa di cui il giocatore che la pone in essere deve rispondere”._x000d_
Non ricorrerebbe, invece, l’ipotesi di culpa in vigilando della scuola, la quale assolveva all’obbligo di vigilanza, cui era tenuta ai sensi dell’art. 2048 c.c., in quanto l’insegnante di educazione fisica si trovava in loco e – per quanto era nelle sue possibilità – controllava lo svolgimento dell’attività. Il sinistro, in particolare, si verificava con modalità tali da non poter essere impedito, sicché, laddove l’istituto scolastico aveva adottato le normali cautele idonee a contenere il rischio di incidenti negli appropriati limiti del tipo di gara organizzata, l’evento dannoso risultava non prevedibile né prevenibile.