10 Dicembre 2012

Danni cagionati dall’alunno a se stesso – Culpa in vigilando – Legittimazione passiva del Ministero dell’Istruzione e non dell’Istituto scolastico

“Nel caso di autolesioni dell’alunno, la responsabilità è del Ministero dell’Istruzione e non dell’Istituto scolastico, in quanto il personale docente della scuola si trova in rapporto con l’amministrazione statale della pubblica istruzione e non con i singoli istituti. In particolare, essendo riferibili direttamente al Ministero gli atti posti in essere dal menzionato personale, nelle controversie relative agli illeciti ascrivibili a culpa in vigilando dello stesso, legittimato passivo è il Ministero e non l’Istituto.”

In tema di danno cagionato dall’alunno a se stesso, costituisce principio ormai consolidato in giurisprudenza quello per cui la responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso che – quanto all’istituto scolastico – l’accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell’allievo nella scuola, determina l’instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell’istituto l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e sulla incolumità della scolaresca, nel tempo in cui questa fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, e che – quanto al precettore – tra insegnante e discente si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico, nell’ambito del quale l’insegnante assume, nel complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico dovere di protezione e vigilanza, onde evitare che l’allievo si procuri da solo un danno alla persona._x000d_
Pertanto, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell’istituto scolastico e dell’insegnante, è applicabile il regime probatorio sancito dall’art. 1218 c.c., sicchè, mentre l’attore deve dimostrare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull’altra parte incombe l’onere di dimostrare che l’infortunio è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola, né all’insegnante._x000d_
In definitiva, atteso che la responsabilità del precettore nei confronti dell’allievo è una responsabilità contrattuale per contatto sociale, qualora si tratti di scuola pubblica, riscontrata le responsabilità dell’insegnante, la richiesta di risarcimento del danno deve essere proposta non direttamente nei confronti del docente, ma verso il Ministero della Pubblica Istruzione. E invero, l’art. 61, comma 2, della legge 11 luglio 1980, n. 312, nel prevedere la sostituzione dell’amministrazione, salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, nelle responsabilità civile derivanti da iniziative giudiziarie promosse da terzi, esclude in radice la possibilità che gli insegnanti statali siano direttamente convenuti nelle azioni di risarcimento danni da culpa in vigilando, quale che sia il titolo, contrattuale o extracontrattuale, dell’azione.