21 Marzo 2008

Danni da fumo – Danno esistenziale – Sussistenza

“E’ risarcibile il danno da fumo attivo, laddove la vittima sia morta a causa di cancro._x000d_
In tale ipotesi è necessario tener presente tutti i danni eziologicamente collegati, tra cui, oltre al danno morale (pretium doloris), anche quello relativo alla perdita del rapporto parentale, con i conseguenti pregiudizi alla quotidianità della vita, quale si era in precedenza instaurata”._x000d_

Con particolare riferimento alla liquidazione del c.d. danno esistenziale, la S.C. precisa che “nel bipolarismo risarcitorio (danni patrimoniali e danni non patrimoniali) previsto dalla legge, al di là della questione puramente nominalistica, non è possibile creare nuove categorie di danni, ma solo adottare per chiarezza del percorso liquidatorio, voci o profili di danno, con contenuto descrittivo (ed in questo senso ed a questo fine può essere utilizzata anche la locuzione danno esistenziale, accanto a quella di danno morale e danno biologico), tenendo conto che da una parte deve essere liquidato tutto il danno, non lasciando privi di risarcimento profili di detto danno, ma che dall’altra deve essere evitata la duplicazione dello stesso, che urta contro la natura e funzione puramente risarcitoria della responsabilità aquiliana”. _x000d_
Prosegue, poi, la Corte affermando che “l’interesse al risarcimento del danno non patrimoniale da uccisione del congiunto, per la definitiva perdita del rapporto parentale, si concreta nell’interesse all’intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell’ambito della famiglia, all’inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell’ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost., esso si colloca nell’area del danno non patrimoniale di cui all’art. 2059 c.c., in raccordo con le suindicate norme della costituzione e si distingue sia dall’interesse al «bene salute», (protetto dall’art. 32 Cost. e tutelato attraverso il risarcimento del danno biologico), sia dall’interesse, all’integrità morale (protetto dall’art. 2 Cost. e tutelato attraverso il risarcimento del danno morale soggettivo)”._x000d_
Per la S.C., infine, nella situazione della perdita del rapporto parentale, in cui normalmente vi è la sussistenza di un pregiudizio non patrimoniale, la prova del danno “può essere fondata anche su presunzioni, che non siano adeguatamente contrastate da altre prove contrarie”._x000d_
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