07 Febbraio 2023

Danni da emotrasfusione – Danni da morte – Liquidazione

Cass. Civ., sez. III, ordinanza 9 novembre 2022, n. 32916 (rel. L.A. Scarano)
Ai fini della liquidazione, l'ammontare del danno biologico spettante agli eredi del defunto iure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non già a quella probabile (in quanto la durata della vita futura in tal caso non costituisce più un valore ancorato alla mera probabilità statistica ma è un dato noto) solo nel caso in cui la persona offesa sia deceduta per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, e non anche allorquando la morte sia stata viceversa direttamente cagionata dall'illecito (essendo, nel caso di specie, la persona deceduta proprio in conseguenza della patologia contratta all'esito della subita trasfusione con sangue infetto e non già per cause da essa indipendenti).
In tale ultimo caso, non può farsi luogo al defalco dell'indennizzo ex lege ex L. n. 210 del 1992 con riferimento non solo al "percepito stimato alla data del decesso" ma anche ai percipiendi ratei futuri, giacché con il decesso del beneficiario cessa l'obbligo di relativa corresponsione, e il danneggiante verrebbe a trarre inammissibilmente vantaggio dal proprio illecito.

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