18 Marzo 2020

Danni da mora nelle obbligazioni di valore – Acconti – Credito da mora debendi

Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 24 gennaio 2020, n. 1637 (rel. Rossetti)
La liquidazione del danno da mora nelle obbligazioni di valore deve, per così dire, "simulare" il vantaggio che il creditore avrebbe potuto ricavare dall'investimento della somma a lui dovuta, se gli fosse stata tempestivamente pagata.
E' dunque evidente che, nel caso di pagamenti in acconto, il creditore:
(a) nel periodo compreso tra il danno e il pagamento dell'acconto, a causa della mora ha perduto la possibilità di investire e far fruttare l'intero capitale dovutogli: e dunque il danno da mora deve, per questo periodo, replicare il lucro che gli avrebbe garantito l'investimento dell'intero capitale;
(b) dopo il pagamento del (primo) acconto, e per effetto di quest'ultimo, il creditore non può più dolersi di avere perduto i frutti finanziari teoricamente derivanti dall'investimento dell'intero capitale dovutogli; dopo il pagamento dell'acconto, infatti, il lucro cessante del creditore si riduce alla perduta possibilità di investire e far fruttare il capitale che residua, dopo il pagamento dell'acconto.

Il credito avente ad oggetto il risarcimento del danno aquiliano costituisce una obbligazione di valore: una obbligazione, cioè, il cui contenuto è determinato con riferimento ad un qualcosa che deve essere misurato (mensuratum) e che richiede una misurazione da parte del giudice, ovvero l’operazione di liquidazione, od aestimatio che dir si voglia.

Il ritardato adempimento dell’obbligo di risarcimento del danno impone al debitore di:
(a) pagare al creditore l’equivalente monetario del bene perduto, espresso in moneta dell’epoca della liquidazione, il che si ottiene con la
rivalutazione del credito, salvo che il giudice ovviamente non scelga di liquidare il danno in moneta attuale;
(b) pagare al creditore il lucro cessante finanziario, ovvero i frutti che il denaro dovutogli a titolo di risarcimento sin dal giorno del
sinistro avrebbe prodotto, in caso di tempestivo pagamento; e questo danno si può liquidare anche (ma non solo) applicando un saggio di
interessi equitativamente scelto dal giudice sul credito risarcitorio rivalutato anno per anno (Sez. UNITE Sentenza n. 1712 del 17/02/1995).

Questo essendo il criterio che deve presiedere alla liquidazione del danno da mora nelle obbligazioni di valore, ne segue che nel caso di pagamento di acconti, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso le seguenti operazioni:

(a) rendere omogenei il credito risarcitorio e l’acconto (devalutandoli entrambi alla data dell’illecito, ovvero rivalutandoli entrambi alla data
della liquidazione);

(b) detrarre l’acconto dal credito;

(c) calcolare gli interessi compensativi applicando un saggio scelto in via equitativa:

(c’) sull’intero capitale rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell’illecito al pagamento dell’acconto;

(c”) sulla somma che residua dopo la detrazione dell’acconto (anche in questo caso rivalutata anno per anno), per il periodo che va dal suo
pagamento fino alla liquidazione definitiva.