19 Gennaio 2015

Danno biologico – Liquidazione – Interessi e rivalutazione

“Quando la liquidazione del danno da fatto illecito sia effettuata rivalutando la somma dovuta con riferimento al valore del bene perduto all’epoca del fatto illecito (quale espressione del danno totale subito in concreto), non possono essere riconosciuti interessi sulla somma così rivalutata. Sicché, ai fini della liquidazione in via equitativa dell’eventuale ulteriore pregiudizio rappresentato dal ritardato pagamento della somma dovuta a titolo di risarcimento, sotto forma di interessi (c.d. compensativi), la base di calcolo di tali interessi non può essere rappresentata dalla somma liquidata per il capitale definitivamente rivalutata, bensì dalla somma originaria equivalente al bene perduto, rivalutata anno per anno ovvero rivalutata in base a un indice di rivalutazione medio.”

Nel caso di specie, il decidente chiarisce che, poiché la liquidazione del danno biologico è stata fatta utilizzando i criteri di cui alle più recenti tabelle del Tribunale di Milano ed è rapportata alla data alla quale quelle tabelle fanno riferimento e poiché l’evento lesivo è precedente a quella data, occorre procedere alla devalutazione delle somme liquidate a quei titoli, al fine di avere valori omogenei rispetto alle altre voci di danno, sui quali, poi, calcolare la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione._x000d_
Le somme come sopra liquidate (che costituiscono crediti di valore, in conseguenza della natura risarcitoria delle corrispondenti obbligazioni) vanno rivalutate dalle date in cui sono state monetariamente determinate (c.d. aestimatio) fino alla data della loro liquidazione definitiva (c.d. taxatio)._x000d_
La rivalutazione va effettuata applicando sulle somme i più recenti indici di rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell’ISTAT. Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverosia del paniere utilizzato dall’ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alla tipologia dei consumi dalle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I.)._x000d_
Sulle somme come sopra liquidate sono dovuti, fino alla data della sentenza, gli interessi c.d. compensativi, che, in mancanza di migliori elementi di giudizio sul punto (eventualmente offerti dalle parti), possono fissarsi equitativamente nel tasso degli interessi legali, e valgono a compensare il danneggiato del mancato godimento delle somme stesse nel periodo considerato._x000d_
Ai sensi dell’art. 1219 c.c., gli interessi sulle somme dovute per il risarcimento di danni da illecito aquiliano decorrono dalla data in cui il danno è stato prodotto._x000d_
Secondo la più puntuale elaborazione giurisprudenziale sul tema, tali interessi compensativi non vanno calcolati né sul valore iniziale del danno (e cioè sulle somme non rivalutate), né sulle somme risultanti dalla rivalutazione relativa all’intero periodo di mora del debitore, bensì sul valore che si ricava dalla rivalutazione calcolata anno per anno._x000d_
Il calcolo della rivalutazione e di questi interessi c.d. compensativi si arresta alla data della sentenza, in quanto gli interessi compensativi relativi a debiti di valore, destinati a coprire una componente del danno globale da risarcire e dovuti dalla data dell’evento dannoso a quella della pronuncia giudiziale di liquidazione, anche se comprensiva della rivalutazione monetaria, non sono in realtà veri e propri interessi ma soltanto uno dei possibili mezzi tecnici pretoriamente adottato dalla giurisprudenza per ristorare il danneggiato della perdita delle utilità economicamente apprezzabili che, nell’intervallo tra la consumazione dell’illecito e la liquidazione finale, il medesimo danneggiato avrebbe potuto trarre dal bene (se non ne fosse stato privato e alla cui restituzione in natura avrebbe diritto) o dall’equivalente monetario del bene stesso se tempestivamente conseguito._x000d_
Quindi, la sentenza che liquidi il danno per fatto illecito, attribuendo gli interessi cosiddetti compensativi a partire dal fatto stesso, costituisce un’obbligazione di valuta, come tale produttiva degli interessi di pieno diritto previsti dall’art. 1282 c.c. per i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro, anche con riguardo all’importo rappresentato da detti interessi compensativi, i quali rappresentano una componente del debito complessivo, non un autonomo debito di interessi, e, quindi, si sottraggono alle disposizioni dell’art. 1283 c.c. in tema di anatocismo.