14 Aprile 2008

Danno da stress – Rilevanza – Lesione diritti costituzionali – Insussistenza

“La serenità e la sicurezza non costituiscono, in se stesse considerate, diritti fondamentali di rango costituzionale inerenti alla persona, con la conseguenza che la loro lesione non consente il ricorso alla tutela risarcitoria del danno non patrimoniale”. _x000d_
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Dopo aver ribadito la differenza ontologica esistente tra danno biologico e danno esistenziale, la Suprema Corte ha censurato il grave errore di inquadramento commesso dalla Corte di Appello di Reggio Calabria, la quale ha “ritenuto che il danno esistenziale rientr[asse] nel più ampio concetto del danno biologico, costituendo una delle sue possibili estrinsecazioni” ed ha conseguentemente riconosciuto siffatta posta risarcitoria a parte attrice, sul presupposto che “il fondato timore che taluno potesse introdursi nella sua abitazione creava [nell’istante] […] uno stress psicologico che faceva venire meno la propria serenità e rappresentava un vulnus per la sua sicurezza”._x000d_
Ad ogni evidenza, dunque, il Giudice del merito ha omesso di identificare il diritto fondamentale, concretamente leso nel caso di specie, “erroneamente assumendo che la richiesta di risarcimento di un danno necessariamente diverso da quello alla salute fosse tuttavia in esso ricompreso”._x000d_
A scanso di ulteriori equivoci, la Cassazione ha precisato, invece, che “lo stress psicologico da timore è solo una conseguenza della lesione di un possibile interesse protetto, il quale va tuttavia previamente individuato perché possa anche solo venire in considerazione il danno in ipotesi derivato dalla lesione dello stesso; […] [tra l’altro], né la serenità, né la sicurezza costituiscono, in se stesse considerate, diritti fondamentali di rango costituzionale inerenti alla persona, la cui lesione consente il ricorso alla tutela risarcitoria del danno non patrimoniale”._x000d_
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