18 Aprile 2011

Danno da vacanza rovinata – Risarcibilità – Fondamento giuridico

“Il cd. danno da vacanza rovinata può rientrare nella previsione dell’art. 92, comma 2, del D.Lgs. 206/2005; esso può essere descritto come quel pregiudizio che si sostanzia nel disagio e nell’afflizione subiti dal turista-viaggiatore per non avere potuto godere pienamente della vacanza come occasione di svago e/o di riposo”._x000d_
“La risarcibilità del danno da vacanza rovinata, configurato come danno patrimoniale, si fonda sul combinato disposto dell’art. 2059 c.c. e dell’art. 92 comma 2 del Codice del Consumo, secondo il quale il consumatore, in caso di annullamento del pacchetto di viaggio senza colpa da parte del consumatore, ha diritto, oltre alla restituzione della somma o, in alternativa, all’offerta di una prestazione equivalente da parte del tour operator, al risarcimento di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto”.

Nella sentenza in commento, la Suprema Corte si conforma alla giurisprudenza di merito e di legittimità ormai consolidata in materia di danno da vacanza rovinata, precisando che “Tale voce di danno è configurata da alcuni come voce di danno patrimoniale, in considerazione del fatto che il godimento del bene vacanza viene considerato bene giuridico suscettibile di valutazione patrimoniale”._x000d_
Nel caso di specie, i giudici attribuiscono natura giuridica non patrimoniale al danno da vacanza rovinata e negano l’applicabilità dell’art. 96 del Codice del Consumo, invocata dal tour operator, che esclude la responsabilità del venditore del pacchetto turistico in caso di forza maggiore o caso fortuito._x000d_
Nella sentenza in commento, sono, altresì, ribaditi i principi che regolano l’onere probatorio, secondo cui “il creditore che agisca per il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale dell’altro contraente deve provare la fonte del suo diritto e il termine di scadenza, ed allegare la circostanza dell’inadempimento altrui, mentre il debitore convenuto deve provare il fatto estintivo dell’altrui pretesa, compreso il proprio esatto adempimento, è onere della convenuta provare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni derivanti dal contratto e dalla legge”.