04 Febbraio 2013

Danno derivante da perdita del tempo libero – Danno immaginario – Escluso il risarcimento all’avvocato per i presunti danni causati dai disservizi del sistema giudiziario

“Il tempo libero non costituisce, di per sé, un diritto fondamentale della persona tutelato a livello costituzionale e sovranazionale, e ciò per la semplice ragione che il suo esercizio è rimesso alla esclusiva autodeterminazione della persona, che è libera di scegliere tra l’impegno instancabile nel lavoro e il dedicarsi, invece, a realizzare il proprio tempo libero da lavoro e da ogni occupazione.”

Il Supremo Collegio, chiamato a pronunciarsi sulla risarcibilità dei danni causati al professionista “dai colpevoli e gravi disservizi verificatisi nell’Amministrazione giudiziaria”, ritiene che nessun obbligo risarcitorio ricorra nel caso di violazione del lamentato diritto “al tempo libero”, essendo quest’ultimo un mero diritto immaginario, secondo i criteri dettati dalle Sezioni Unite: “Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile, sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c., anche quando non sussiste un fatto-reato, né ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni: 1) che l’interesse leso – e non il pregiudizio sofferto – abbia rilevanza costituzionale; 2) che la lesione dell’interesse sia grave, nel senso che l’offesa superi una soglia minima di tollerabilità; 3) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita o alla felicità.”