22 Aprile 2011

Danno morale – Voce del danno biologico – Quantificazione

“Il danno morale è implicito nel risarcimento del danno biologico perchè costituisce una voce di esso posto che si tratta della sofferenza e del dolore derivante dal fatto lesivo stesso che, come tale, è già voce di tale danno. Pertanto una quantificazione autonoma di detto danno costituisce una indebita duplicazione della stessa voce di risarcimento, salvo le ipotesi in cui sia data prova della sussistenza di un danno morale ulteriore e diverso, da quello già implicito nelle sofferenze derivanti dall’evento lesivo, che pertanto dovrà essere risarcito autonomamente attraverso adeguata personalizzazione”.

Nel caso di specie, i giudici di appello, facendo propri i principi enunciati in materia dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella sentenza n. 26972 del 2008, ritengono di non riconoscere alcuna voce ulteriore di danno biologico da quantificare a titolo di danno morale, in quanto quest’ultimo è stato già contemplato nel risarcimento del danno biologico._x000d_
Siffatta pronuncia delle S.U. costituisce il fondamento logico-giuridico per il riconoscimento del danno morale come voce di danno autonoma rispetto al danno biologico, per la cui risarcibilità e liquidazione è indispensabile una specifica prova circa la sussistenza di un danno morale ulteriore ed autonomo dall’evento.