02 Novembre 2009

Danno non patrimoniale da inadempimento – Pregiudizi esistenziali – Risarcimento – Sussistenza

“Il danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale è risarcibile indipendentemente dalla sussistenza della lesione di un interesse inviolabile coperto dalla Costituzione, sempre che sussistano i presupposti della risarcibilità dettati dagli artt. 1218 e ss. c.c. E ciò val quanto dire che l’espressione «perdita», utilizzata nell’art. 1223 c.c., sta a significare perdita patrimoniale e non patrimoniale”.

La sentenza in epigrafe merita interesse, sotto due diversi profili: 1) si afferma che il danno non patrimoniale da inadempimento è risarcibile anche se non vengono lesi un interesse o un diritto inviolabile costituzionalmente garantiti. Secondo il giudice di merito, infatti, “nel contratto sono le parti ad individuare gli interessi che, proprio perchè dedotti in contratto, ritengono meritevoli di tutela”. Ad ogni evidenza, tale orientamento è in aperto contrasto con il contenuto della sentenza Cass. Civ., SS.UU., 11.11.2008, n. 26972, che limita la risarcibilità di questa tipologia di danno ai soli casi di lesione di diritti inviolabili della persona; 2) si afferma che l’art. 1223 c.c. è applicabile anche al danno non patrimoniale inteso come «perdita». Per l’effetto, si configura la risarcibilità sia del danno emergente, sia del mancato guadagno non patrimoniale.