29 Febbraio 2016

Danno parentale non patrimoniale – No alla personalizzazione senza l’allegazione della specificità del danno subito – Risarcimento minimo

“Deve escludersi la personalizzazione del danno parentale se i congiunti non argomentano in ordine alla peculiarità del loro rapporto con il defunto. In simili situazioni per difetto di allegazione di specificità del danno patito il giudice considera importi prossimi ai minimi”.

Il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno c.d. parentale – ossia del pregiudizio di natura non patrimoniale discendente dalla perdita del rapporto parentale con il congiunto defunto – non è né può essere automatico, richiedendosi, invece, specifica allegazione in tal senso._x000d_
Ove i parenti superstiti non abbiano provato la peculiarità del rapporto affettivo che li legava al de cuius, il giudice non può riconoscere tale voce di danno, seppure sotto forma di personalizzazione del danno non patrimoniale._x000d_
La Suprema Corte di Cassazione, pertanto, conferma la decisione del giudice di appello il quale, in assenza di specifiche argomentazioni sul danno parentale, aveva riconosciuto il diritto al ristoro del danno patito in misura prossima ai minimi tabellari.