01 Ottobre 2018

Il danno patrimoniale in caso di percezione di indennità previdenziale

Cass. civ., Sez. III, ordinanza 28 settembre 2018, n. 23481 (Rel. Gorgoni)
E' ben vero che, nei casi in cui l'elevata percentuale di invalidità permanente rende altamente probabile, se non addirittura certa, la menomazione della capacità lavorativa specifica ed il danno che necessariamente da essa consegue, il giudice può procedere all'accertamento presuntivo della predetta perdita patrimoniale, liquidando questa specifica voce di danno con criteri equitativi, ma allorché, come nel caso di specie, la vittima continui a svolgere un'attività lavorativa e, per di più percepisca un'indennità previdenziale (su cui cfr. Cass. 30/08/2016 n. 17407, in ordine al regime delle detrazioni), la prova del quantum del danno avrebbe potuto e dovuto darsi dimostrando una contrazione del suo reddito patrimoniale, quale elemento idoneo ad evidenziare anche per il futuro il pregiudizio da diminuzione della redditività dell'attività. In mancanza di tale prova, il giudice — salvo che per le circostanze concrete, non imputabili al danneggiato, sia impossibile o difficile la dimostrazione di tale contrazione: ipotesi non verificatasi nel caso di specie — non può esercitare il potere di cui all'art. 1226 c.c., perché esso riguarda solo la quantificazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare: situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produca reddito e, dunque, possa dimostrare di quanto il reddito sia diminuito.

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